La pronuncia lombarda muove da un caso classico di malpractice medica – l’omessa conta del materiale operatorio con ritenzione di una garza dopo parto cesareo – utilizzando la fattispecie concreta per misurare l’impatto delle novità introdotte dalla legge n. 1/2026. La Corte ravvisa, senza esitazioni, una colpa grave delle infermiere addette alla conta: attività di routine, semplice nell’esecuzione ma decisiva per la sicurezza del paziente, il cui inesatto adempimentodenota un abbassamento intollerabile della soglia minima di diligenza professionale.
Il passaggio di profilo riguarda la “nuova” colpa grave. La Sezione ne propone una lettura restrittiva, ritenendo che la tipizzazione legislativa — costruita attorno a violazione manifesta di norme, travisamento del fatto e riferimento agli atti del procedimento — sia compatibile solo con l’attività provvedimentale, non con le condotte materiali. L’opzione ermeneutica è chiaramente orientata a evitare disarticolazioni sistemiche: se applicata anche alla responsabilità sanitaria, la novella finirebbe per svuotare quasi integralmente l’azione di rivalsa contabile per colpa medica, lasciando sopravvivere, in pratica, i soli casi dolosi. È qui il principale profilo critico: una nozione legislativa pensata per contrastare la “paura della firma” rischia di rivelarsi disallineata rispetto ai danni da comportamento, imponendo all’interprete un rilevante sforzo selettivo.
Altrettanto significativo è il capo sulla assicurazione. La Corte esclude l’applicabilità della nuova disposizione che impone la polizza ai soggetti che gestiscono risorse pubbliche e prevede il litisconsorzio necessario dell’assicuratore. Le infermiere non sono ricondotte a tale categoria; inoltre, il coinvolgimento processuale della compagnia viene letto come eccezionale e, dunque, insuscettibile di estensione oltre i casi di assicurazione obbligatoria in senso stretto. La motivazione intercetta un nodo cruciale: l’innesto del rapporto assicurativo nel giudizio contabile apre questioni di confine sulla giurisdizione, poiché l’assicuratore resta soggetto estraneo all’amministrazione e al rapporto di servizio. La sentenza, pur senza risolvere ogni aporia, offre una prima risposta di contenimento, riaffermando che l’espansione del perimetro soggettivo della giurisdizione contabile non può avvenire per via interpretativa.
Avvocato Nicola Pepe