L’art. 1, commi 831 e 832, della Legge n. 199 del 2025 (c.d. Legge di bilancio 2026) ha modificato radicalmente l’art. 187, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000, abrogando le lettere c) e d) e riscrivendo il contenuto della lettera e).
Il testo dell’art. 187, comma 2, vigente fino al 31/12/2025, prevedeva che la quota di avanzo libero potesse essere applicata solo per le seguenti finalità, rispettando un ordine tassativo di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l’estinzione anticipata dei prestiti.
La formulazione dell’attuale art. 187, comma 2, del TUEL, come modificato dalla legge di bilancio 2026, prescrive l’obbligo di rispetto tassativo solo delle prime due priorità:
a) copertura dei debiti fuori bilancio
b) provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio
La restante quota di avanzo libero potrà essere applicata per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, il finanziamento di spese di investimento, per l’estinzione anticipata di prestiti, sulla base delle necessità e della libera scelta dell’ente.
La nuova disciplina è già stata recepita dalla Commissione Arconet che, nella riunione del giorno 28 gennaio 2026, ha affrontato come primo punto all’Ordine del giorno l’Esame della proposta di adeguamento dell’allegato 4/2 all’art. 1, commi 831 e 832 della Legge n. 199 del 2025 e ha approvato l’aggiornamento del paragrafo 9.2.12 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011), che ora dispone:
9.2.12 La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall’articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari. Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all’esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. È pertanto possibile utilizzare l’avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale.
La quota libera dell’avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l’estinzione anticipata di prestiti.
La volontà del legislatore, peraltro encomiabile, è dare maggiore flessibilità ad uno strumento che rappresenta spesso una risorsa preziosa in tempi di risorse scarse, coniugando la necessaria rigidità del bilancio con la dinamica gestionale sempre più veloce.
Non è un segreto, infatti, che gli amministratori facciano affidamento sull’applicazione dell’avanzo libero e che la definizione dell’importo e l’utilizzo della quota disponibile dell’avanzo di amministrazione sia oggetto di frequenti richieste ai Responsabili Finanziari.
Rassicura, che, pur nell’impeto di “liberalizzazione”, il legislatore abbia mantenuto le prime due lettere dell’art. 187 comma 2 del TUEL: i debiti fuori bilancio rappresentano un vulnus dell’ordinamento, poiché, essendo il bilancio autorizzatorio, tutto quello che nasce fuori o viene riportato dentro il bilancio o non è autorizzabile. Gli equilibri sono una delle priorità del legislatore e sono fondamentali per garantire la sostenibilità, non solo attuale, ma anche prospettica del bilancio, in ottica di tutela intergenerazionale.
La stessa formulazione della legge, fra l’altro, è espressione del cambiamento di prospettiva: usa il termine “può” e “sulla base delle specifiche necessità”.
La nuova disposizione rappresenta, peraltro, un’applicazione concreta del principio contabile generale n. 18 “Principio della prevalenza della sostanza sulla forma”, principio già “rivoluzionario” nell’ambito dell’armonizzazione contabile, perché l’utilizzo dell’avanzo libero non è standardizzato da presunte esigenze formali, individuate ex lege, ma si adatta alle specifiche esigenze dell’ente, variabili da ente a ente, ma anche all’interno dello stesso ente, in momenti storici diversi.
Siamo passati da un ordine tassativo a una facoltà dell’amministrazione di disporre del proprio avanzo di amministrazione.
Da un lato l’impostazione è condivisibile: l’avanzo è nella sostanza un tesoretto che l’ente si è auto-creato, è una delle fonti interne di autofinanziamento e, quindi, correttamente dovrebbe essere a disposizione degli amministratori per il perseguimento del fine pubblico, come declinato negli strumenti della programmazione.
Dall’altro, tuttavia, è indispensabile che sia uno strumento attentamente applicato e monitorato nel tempo, utilizzando una visione completa e approfondita della materia giuscontabile.
Mentre fino al 31/12/2025 il responsabile finanziario poteva limitarsi a “ricordare” all’amministratore che era necessario rispettare l’ordine di priorità sancito dalla norma, tassativo e non derogabile, ora, invece, il margine di manovra è molto più ampio, sempre fatte salve la copertura dei debiti fuori bilancio e la salvaguardia degli equilibri.
La potenzialità della nuova previsione, tuttavia, si scontra con la realtà degli enti locali, caratterizzata da elevata mobilità del personale, che non consente il consolidamento delle competenze, da una normativa e una soft law sempre più impegnative e difficili da padroneggiare e dalla scarsità di risorse in parte corrente, alle quali fanno da contraltare aumenti di spese correnti non contraibili, non contenibili e spesso, purtroppo, non prevedibili (si pensi, per tutte, alle spese dell’ambito sociale e assistenziale).
Restituire concretamente l’effettiva “libertà” alla quota disponibile dell’avanzo di amministrazione porterà effetti positivi solamente se tutte le parti coinvolte (amministratori, responsabile finanziario, revisori dei conti, segretario) collaboreranno per individuare l’ottimale destinazione dell’avanzo libero.
E questo è un obiettivo raggiungibile solo perseguendo e realizzando una programmazione rigorosa e realistica, che parte, come prevede la norma, dalle specifiche necessità dell’ente, passa dall’applicazione del risultato di amministrazione per le finalità alternative previste dalla legge e giunge al fine ultimo dell’ottimizzazione del Valore Pubblico.
L’efficace programmazione richiede che tutti siano disposti all’ascolto, alla condivisione e alla fiducia, evitando che il responsabile finanziario “difenda” il bilancio dal Sindaco o che il Sindaco sospetti che le risorse gli siano inopinatamente “nascoste” dal ragioniere.
In conclusione la modifica dell’art. 187, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 rappresenta un’opportunità che consente di effettuare scelte prima non ammesse dalla legge, ma comporta una revisione in ottica programmatoria al fine di garantire l’effettivo utilizzo responsabile delle risorse pubbliche.
Sta ora ai soggetti coinvolti trasformare l’opportunità in concreto miglioramento della programmazione finanziaria.
Resoconto-della-riunione-della-Commissione-ARCONET-del-28-gennaio-2026