Il silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire si perfeziona con il mero decorso del termine procedimentale ogniqualvolta l’istanza sia completa dei requisiti soggettivi e oggettivi minimi che la rendano giuridicamente ammissibile. La mancanza di conformità urbanistica dell’intervento non impedisce la formazione del titolo tacito, potendo semmai giustificare l’esercizio del potere di autotutela, mentre l’assenza degli elementi documentali essenziali di cui all’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 determina l’inconfigurabilità della domanda, precludendo l’attivazione del meccanismo semplificatorio.
Lo afferma il Consiglio di Stato, con la sentenza del 9 marzo 2026, n. 1878. La controversia trae origine dal diniego opposto da un comune alla richiesta di attestazione di formazione del titolo tacito per il recupero di un sottotetto, motivato dalla carenza documentale e dalla presunta non conformità urbanistica dell’intervento. La decisione dei giudici di Palazzo Spada si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale evolutivo che mira a valorizzare l’efficacia semplificatoria dell’art. 20 della legge n. 241/1990, recepito in materia edilizia dall’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001. Il punto focale della pronuncia risiede nella distinzione tra domanda non conforme alla legge e domanda strutturalmente incompleta. Il Consesso ha chiarito che il silenzio-assenso non è subordinato alla verifica preventiva della validità sostanziale del titolo richiesto. Se così fosse, l’istituto verrebbe de facto svuotato della sua funzione di accelerazione dell’azione amministrativa, poiché l’effetto legale tipico dell’inerzia dipenderebbe proprio da quelle valutazioni istruttorie che l’amministrazione ha omesso di compiere nel termine stabilito. Ne consegue che, laddove l’istanza sia corredata dal titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali, dalla documentazione tecnica e dall’asseverazione del progettista, il titolo si forma per legge, anche se l’intervento presenta profili di contrasto con gli strumenti urbanistici. In tale ipotesi, l’amministrazione non può limitarsi a ignorare la formazione del titolo, ma deve agire in via di autotutela, annullando d’ufficio il provvedimento tacito illegittimo, sussistendone i presupposti di interesse pubblico.
Al contrario, il silenzio-assenso non può operare in presenza di una domanda cosiddetta incompleta perché priva degli elementi essenziali richiesti dal Testo Unico Edilizia. La mancanza di documentazione tecnica indispensabile impedisce la nascita stessa del procedimento, rendendo l’istanza inidonea a generare qualsiasi affidamento o effetto giuridico. Nel caso di specie, la mancanza degli elaborati tecnici essenziali ha portato alla conferma del rigetto, sancendo che l’incompletezza documentale non è una semplice irregolarità, ma un vizio che arresta il meccanismo del silenzio prima ancora del suo avvio.
Silenzio-assenso e permesso di costruire: il confine tra difformità e inesistenza (di Antonio Forte)