Il servizio di assistenza scolastica all’autonomia ed alla comunicazione per gli alunni disabili spetta anche ai minori che frequentano la scuola dell’infanzia e spetta per tutte le ore stabilite all’interno del Piano Educativo Individualizzato, senza possibilità alcuna di tagli orari. È quanto stabilisce la recente ordinanza della prima sezione del Tribunale Ordinario di Nola del primo marzo scorso 2026 (5752/2025 Reg.Gen.).

La questione è ormai stata trattata da numerosi tribunali, amministrativi ed ordinari, d’Italia, ma continua ad esserci grande confusione sulla competenza. I giudici amministrativi si ritengono, infatti, competenti perché le attribuzioni orarie del servizio sono esplicitate in provvedimenti amministrativi; d’altro canto, i giudici ordinari, come quello di Nola rimarcano che “spetta al giudice ordinario (e non al giudice amministrativo) conoscere della controversia relativa alla mancata attuazione, in favore di una persona disabile, del progetto individuale predisposto dalla P.A. ai sensi dell’art. 14 l. n. 328 del 2000 poiché, a seguito dell’adozione di tale progetto, il portatore di disabilità diviene titolare di una posizione di diritto soggettivo alla concreta erogazione delle prestazioni e dei servizi ivi programmati, per il cui espletamento non è richiesto l’esercizio di alcuna potestà autoritativa”. (Sez. U., Ordinanza n. 20164 del 24/09/2020).

Il Consiglio di Stato, nel 2024, ha dato il via libera alla possibilità di ridurre le ore, seppur con provvedimento motivato (vedi Terza Sezione del Consiglio di Stato – sentenza n. 07089/2024), richiamando norme che specificano che le attività di assistenza sono erogate “nei limiti delle risorse disponibili”, come prevede l’art. 3, co. 5 d.lgs. 66/2017. I giudici ordinari, ed ormai la giurisprudenza è chiara, la pensano diversamente. “Al riguardo – spiega il Tribunale di Nola – non vi è dubbio che in astratto il diritto all’effettività dell’istruzione dei disabili sia ascrivibile nella categoria dei diritti fondamentali, la cui tutela passa attraverso l’attivarsi della pubblica amministrazione per il suo riconoscimento e la sua garanzia, mediante le doverose misure di integrazione e sostegno atte a rendere fruibile ai portatori di handicap la frequenza delle scuole, a partire da quella materna, in condizioni di parità ai normodotati.”

Premettendo che ormai nessuno più, in Italia, da anni, usa la dizione “portatori di handicap” e già questo dovrebbe spiegare la conoscenza del tema da parte del magistrato che ha emesso l’ordinanza, il Tribunale spiega, in modo completamente difforme dal Consiglio di Stato, che le norme obbligherebbero “l’amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l’entità in ragione delle risorse disponibili, e ciò anche nella scuola dell’infanzia, pur non facente parte della scuola dell’obbligo.” Anche qui c’è un errore: non è l’amministrazione scolastica ma l’ente locale a dover garantire il servizio. L’errore nasce, fondamentalmente, dal fatto che l’ordinanza non cita in alcun punto il d.lgs. 66/2017, che regola la materia, ma solo altre norme sull’integrazione dei disabili, a dimostrare la complessità del quadro giuridico su questo tema.

Facendo ulteriore confusione, il tribunale di Nola spiega che “tra le misure di integrazione e sostegno previste dal legislatore ordinario onde garantire l’effettività del diritto all’istruzione del disabile, in vero, si annoverano non solo la somministrazione delle ore di insegnamento attraverso un docente specializzato (c.d. insegnante di sostegno) ma anche l’erogazione dei servizi di assistenza educativa (con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado) e di assistenza alla comunicazione (per tutti i cicli di studio).” La norma parla di servizio di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione in modo unitario, spiegando, in linee guida ministeriali del primo agosto 2023, come questo vada declinato nei singoli campi.

Accogliendo il ricorso della famiglia del minore, l’ente locale viene condannato “a dare immediata esecuzione al PEI, garantendo senza ulteriore ritardo l’assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione ABA per 10 ore settimanali, e di rimuovere gli effetti della condotta discriminatoria in atto, mediante la concreta erogazione del servizio nelle modalità e nei tempi stabiliti dal PEI, così da consentire al minore di frequentare la scuola in condizione di effettiva pari opportunità rispetto ai compagni normodotati.”

In definitiva, è molto probabile che gli enti locali che non hanno sufficienti risorse per garantire questo fondamentale servizio saranno condannati se le famiglie ricorreranno in futuro, anche se i figli non sono iscritti alla scuola dell’obbligo. Anche per questo motivo sarà importante prevedere somme congrue un fase di approvazione del bilancio se non si vorrà soccombere ripetutamente in giudizio.