La Corte di Cassazione (Civile Ord. Sez. 3 Num. 2400 Anno 2026) si esprime riguardo a una richiesta di oscuramento dei dati personali riportati in una sentenza, affermando quanto segue:

– l’oscuramento ad istanza di parte dei dati personali ex art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196 del 2003 costituisce eccezione alla regola della pubblicità dei provvedimenti giurisdizionali, sancita dall’art. 51, comma 2, dello stesso testo normativo, la quale trova fondamento nei principi del giusto processo ex artt. 6 CEDU e 111 Cost., rappresentando la pubblicità sia un elemento organizzativo delle attività processuali a garanzia degli interessi fondamentali delle parti, sia un elemento di controllo esterno sull’operato delle corti a tutela di interessi di carattere meta-individuale, come la trasparenza e l’imparzialità delle procedure giudiziarie (così Cass. n. 7558/2025, che, applicando detto principio, ha rigettato l’istanza, non ravvisando, in ragione della natura della causa petendi e del tenore delle difese, la necessità di salvaguardare l’interesse alla riservatezza delle parti a scapito dell’interesse pubblicistico alla pubblicità delle decisioni giurisdizionali);
– in tema di diritto all’anonimato nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali, i “motivi legittimi”, richiesti dall’art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 196 del 2003 per l’accoglimento della domanda di oscuramento dei dati personali presentata dall’interessato, devono intendersi quali “motivi opportuni” (così Cass. n. 1697 e n. 16998/2025, che, in applicazione di detto principio, hanno rigettato istanze di oscuramento dei dati in quanto, in difetto di elementi in ricorso sulla natura della causa petendi, la materia della controversia non poteva, di per sé, definirsi sensibile, né caratterizzata in re ipsa da particolare delicatezza).
Orbene, in continuità con il suddetto orientamento, va esclusa nel caso di specie la sussistenza dei “motivi legittimi” richiesti dall’art. 52 del d.lgs. 196 del 2003 per l’accoglimento dell’istanza di parte, non apparendo, in difetto di elementi in ricorso sulla natura della causa petendi, che la materia della controversia possa di per sé definirsi sensibile, né tantomeno caratterizzata in re ipsa da particolare delicatezza.

SF