
Due ispettori del lavoro si recano in un’azienda dove rilevano alcune irregolarità da sanzionare, ma il titolare offre loro, per chiudere un occhio, una cassetta di pesce ciascuno.
La Corte di appello in riforma della sentenza di primo grado assolve l’imputato dal reato di corruzione per insussistenza del fatto in quanto le cassette di pesce consegnate dall’imprenditore avevano un valore di circa 65 € ciascuna e, dunque, costituivano donativi di modesta entità in base al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/13).
Ma la Cassazione cassa la sentenza con rinvio; la motivazione invero non è particolarmente innovativa, ma merita ciononostante qualche riflessione.
Ci ricorda infatti la Corte (e noi dipendenti pubblici dovremmo saperlo bene, ma se nell’errore è caduto anche il Giudice penale in appello, allora il ribadirlo può essere utile) che la celeberrima soglia per le regalie d’uso di 150 €, forse incautamente ritenuta dal decreto non pericolosa, non è una franchigia entro la quale tutto è permesso.
Perché sussista la fattispecie di corruzione occorre che sia dimostrato che l’atto contrario ai doveri di ufficio abbia rappresentato lo scopo e la causa della dazione del danaro o dell’utilità da parte del privato in favore del pubblico agente, come nella specie era avvenuto.
In realtà in secondo grado la sentenza cassata aveva utilizzato la soglia dei 150 € (le due cassette avevano un valore complessivo di 130 € …) come parametro per considerare il corrispettivo di modesta entità.
Infatti secondo la giurisprudenza prevalente “l’offerta di una somma di denaro di modesta entità integra il delitto di istigazione alla corruzione se, tenuto conto delle condizioni dell’offerente, nonché delle circostanze di tempo e di luogo in cui l’episodio si colloca, sia non irrisoria e idonea a turbare psicologicamente il pubblico ufficiale” Ma, dice la Cassazione, questi sono principi di diritto che si sono formati in relazione alla fattispecie di istigazione alla corruzione, non possono essere applicati anche alla corruzione propria susseguente, come nel caso in esame.
Ancora, la giurisprudenza ha affermato in tema di corruzione che “benché la proporzionalità tra le prestazioni non sia un elemento costitutivo del reato, l’irrisorietà dell’utilità conseguita rispetto alla rilevanza dell’atto amministrativo compiuto, rileva sul piano probatorio dell’esistenza del nesso sinallagmatico con l’esercizio della funzione” perché la percezione di un’utilità se estremamente modesta (quindi con sproporzione tra il vantaggio che potrebbe trarne il pubblico ufficiale e l’atto che dovrebbe o non dovrebbe compiere per dovere d’ufficio) può far presumere che non vi sia stato un accordo illecito per commettere un atto contrario ai doveri d’ufficio.
“Il rapporto di non manifesta sproporzione tra le due prestazioni del sinallagma contrattuale … non costituisce un requisito implicito della fattispecie della corruzione, in mancanza del quale il reato di cui all’art. 319 c.p. non sussiste, ma rileva come elemento indiziario significativo per accertare l’avvenuta conclusione del patto illecito”.
Ma l’accordo illecito può essere provato anche con altri elementi indiziari.
Nel nostro caso le cassette di pesce non erano state regalate “occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia”, ma come contropartita per il mancato accertamento degli illeciti in materia di sicurezza sul lavoro.
“Il DPR 16 aprile 2013, n. 62, dunque, non legittima le corruzioni di modesta entità, ma, regolando un ambito applicativo esterno a quello delle fattispecie di corruzione, ha inteso disciplinare la ricezione di “regalie d’uso” per i pubblici dipendenti, al fine di evitare opacità e comportamenti inappropriati”.
Concludo cupamente, da modesto (ma onesto) dipendente pubblico. Per la Cassazione la corruzione c’è stata, e questo è il fatto grave. Se poi bastano due cassette di pesce per soprassedere a doveri d’ufficio da parte di due ispettori del lavoro, oltre che grave il fatto è proprio disarmante.
Voglio allora provare ad andare un po’ oltre, sperando che i fatti si siano svolti in maniera un parzialmente diversa, almeno quanto all’elemento soggettivo dei due ispettori. Le irregolarità non contestate erano quelle di inidoneità dell’impianto elettrico di un box utilizzato come officina di lavoro, la mancata nomina del medico competente e la mancata visita medica di uno dei dipendenti. Tutte sanzionate abbastanza pesantemente dal nostro ordinamento, ma forse reputate dagli stessi ispettori come peccati veniali, da “graziare”, in un’ottica di mal inteso buonismo. Forse i due avranno solo esortato l’imprenditore semplicemente a “mettersi in regola”, e questa sarebbe innegabilmente una mancanza ai doveri d’ufficio, senza attendersi alcun compenso (e senza neppure aver avuto poi la percezione di un compenso illecito). E allora l’imprenditore, sollevato, si è sentito in obbligo di fare un regalo ai due. Un semplice regalo intendo dire, non un corrispettivo per non aver fatto il loro dovere. Sotto questo aspetto il vero grosso errore, voglio pensare, è stato quello di aver accettato il regalo.
Ma allora da tutto ciò possiamo trarre l’insegnamento che la regola aurea di noi dipendenti pubblici resta sempre una: sopra o sotto i 150 €, non accettare mai nulla.