Lo conferma il Consiglio di Stato con la sentenza 1438/2026, ribaltando l’orientamento eccessivamente formalistico espresso dal giudice di prime cure in merito all’essenzialità del Documento di Gara Unico Europeo. La controversia nasce dall’esclusione richiesta dal secondo graduato nei confronti dell’aggiudicatario, colpevole di non aver caricato nella busta amministrativa il DGUE di una delle mandanti del raggruppamento. Il fulcro della decisione risiede nell’esegesi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, che il Collegio interpreta come la codificazione di un canone di leale collaborazione tra amministrazione e operatore economico. I giudici di Palazzo Spada chiariscono che il DGUE, introdotto dalla Direttiva 2014/24/UE, ha una funzione prettamente semplificativa degli oneri amministrativi e non può essere trasformato in una sorta di “feticcio formale” la cui assenza determini l’automatica estromissione dalla gara, specialmente quando la domanda di partecipazione sia stata regolarmente sottoscritta e inoltrata.
Il Consiglio di Stato sottolinea come i principi del risultato e della fiducia, elevati a criteri guida del sistema, impongano di evitare esiti irragionevoli che penalizzino operatori meritevoli per errori agevolmente emendabili che non intaccano la par condicio né la sostanza dell’offerta.
In definitiva, l’assenza del documento non preclude la verifica del possesso dei requisiti, che rimane l’unico dato sostanziale rilevante ai fini del corretto svolgimento del confronto competitivo, rendendo l’attivazione del soccorso istruttorio non solo legittima, ma addirittura dovuta, onde garantire la massima concorrenza.