L’istituto del self-cleaning, di cui agli artt. 96 e 98 del d.lgs. n. 36/2023, non può ritenersi efficacemente attuato qualora le misure organizzative adottate non garantiscano una reale e assoluta discontinuità gestionale rispetto al soggetto autore dell’illecito professionale. Lo afferma il Consiglio di Stato con la sentenza n. 916/2026, laddove chiarisce che la permanenza del soggetto attinto da misure cautelari nella qualità di socio di maggioranza — con poteri di nomina dei nuovi amministratori e modifica dello statuto — configura la figura dell’amministratore di fatto, rendendo le misure di ravvedimento intempestive, strumentali e inidonee a ripristinare l’affidabilità dell’operatore economico.
La controversia trae origine dall’esclusione di un operatore economico da una procedura di gara indetta dalla Banca d’Italia per gravi illeciti professionali. Il provvedimento espulsivo veniva motivato dalla sussistenza di pendenze penali per reati di corruzione e turbata libertà degli incanti a carico dell’amministratore unico e socio al 70% della società, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. L’appellante contestava la decisione sostenendo di aver tempestivamente avviato un percorso di self-cleaning attraverso la sostituzione dell’organo amministrativo e la successiva nomina di professionisti esterni alla compagine familiare. Tuttavia, i giudici di Palazzo Spada hanno confermato la legittimità dell’esclusione evidenziando come le misure di ripristino dell’integrità professionale debbano essere valutate non solo sotto il profilo formale, ma soprattutto per la loro capacità sostanziale di recidere ogni legame con la precedente gestione compromessa. Nel caso di specie, l’ex amministratore ha continuato a detenere la quota di maggioranza della società durante la fase cruciale della gara, esercitando poteri di natura straordinaria quali la modifica dello statuto e la designazione dei nuovi vertici aziendali. Tale circostanza ha indotto il Collegio a ravvisare la persistenza di un ruolo di “amministratore di fatto”, atteso che il controllo proprietario dominante permetteva al soggetto indagato di orientare le scelte strategiche dell’impresa, rendendo la discontinuità puramente apparente.
La sentenza ribadisce inoltre che il giudizio sull’affidabilità dell’operatore spetta alla stazione appaltante in termini di ampia discrezionalità tecnica, e che la revoca delle misure cautelari o l’incompetenza territoriale del giudice penale non elidono il valore indiziario dei fatti emersi, se questi sono idonei a incrinare il vincolo fiduciario con la PA.