La pronuncia conferma un orientamento ormai consolidato: ai fini della giurisdizione contabile (è un caso di danno all’immagine), il rapporto di servizio non si configura solo nel caso di impiego “classico” alle dipendenze della P.A., potendo anche discendere dall’inserimento funzionale nell’apparato pubblico. In tale prospettiva, l’amministratore di sostegno – quale ausiliario del giudice tutelare – si colloca in un’area ibrida ma giuridicamente rilevante, che amplia il perimetro soggettivo della responsabilità erariale dispiegando un ventaglio di plurime figure “para-pubbliche” quali: curatori, custodi, commissari ad acta ed altre; per i quali si è talvolta inclini a sottovalutare la “coda” contabile di condotte penalmente illecite.
Sul piano strutturale, la decisione applica in modo lineare la fattispecie bifasica delineata dall’art. 51, co. 7, c.g.c.: reato qualificato (in quanto ricompreso nel catalogo dei delitti contro la P.A.) e giudicato penale; ne discende un corollario operativo: quando la condanna penale è definitiva, l’asse del contenzioso contabile tende fisiologicamente a spostarsi dall’“an” del danno – spesso già presidiato dal giudicato – al “quantum”, con particolare attenzione ai profili di nesso, diffusione della notizia e intensità della lesione reputazionale.
Il passaggio più significativo riguarda la quantificazione: la Corte ridimensiona l’utilizzo del criterio del “doppio delle utilità percepite”, trattandolo come presunzione non vincolante e valorizzando due profili tipici della giurisprudenza sul danno all’immagine: il criterio soggettivo (assenza di posizione apicale) e il criterio sociale del clamor fori (l’eco mediatica); da qui la liquidazione equitativa in misura sensibilmente inferiore alla domanda richiesta dalla Procura regionale, con un messaggio chiaro: il “doppio” non è un automatismo, ma un parametro da considerare caso per caso.
Le ricadute pratiche sono immediate: per le amministrazioni, la pronuncia rafforza l’idea di una vulnerabilità dell’immagine istituzionale anche per condotte di soggetti esterni ma funzionalmente inseriti; per la difesa, indica leve argomentative ricorrenti (ruolo, risonanza, unitarietà del fatto, proporzione) utili a contenere l’esposizione risarcitoria.
Avvocato Nicola Pepe