La sentenza del TAR Lazio n. 1087 del 20 gennaio 2026 ha chiarito i confini di operatività dell’istituto della rotazione, con particolare riferimento all’applicabilità ai contratti cd. “esclusi” e alla posizione del gestore uscente.
La controversia nasce dall’esclusione di un operatore economico da una procedura finalizzata all’affidamento di un servizio specialistico rientrante nelle fattispecie dell’art. 56 del d.lgs. 36/2023. La stazione appaltante aveva avviato un’indagine di mercato tramite avviso pubblico aperto a tutti i soggetti in possesso dei requisiti e senza prevedere alcun limite massimo al numero di potenziali partecipanti. Nonostante l’assenza di clausole limitative nella lex specialis, l’amministrazione aveva negato l’invito al solo gestore uscente, invocando l’applicazione del principio di rotazione.
I giudici di primo grado hanno censurato la posizione dell’ente, ribadendo il concetto secondo cui la rotazione non costituisce un precetto assoluto o un automatismo espulsivo, bensì uno strumento a carattere servente della concorrenza, atto a controbilanciare l’ampia discrezionalità di cui gode l’amministrazione quando seleziona autonomamente una ristretta rosa di operatori in procedure negoziate ovvero negli affidamenti diretti. Ai sensi dell’art. 49, comma 5, del Codice, tale principio decade qualora la struttura della procedura garantisca l’effettiva apertura del mercato. Invero, se la stazione appaltante non opera alcuna selezione preventiva e invita tutti coloro che hanno manifestato interesse, la procedura assume una connotazione sostanzialmente aperta e, in tale scenario, l’esclusione del contraente uscente non farebbe altro che risolversi in una discriminazione ingiustificata, non essendovi restrizione alcuna della platea dei concorrenti che necessiti di essere compensata dalla rotazione.
Il ragionamento giuridico poc’anzi esposto si estende anche ai contratti cd. “esclusi”. Sebbene si tratti di affidamenti per i quali non è prevista la rigida applicazione delle procedure ordinarie sancite dal d.lgs. 36/2023, essi restano comunque soggetti ai principi generali, tra cui il libero accesso al mercato e l’imparzialità, di cui la rotazione è espressione diretta trovando, pertanto, piena applicazione, pur sempre, si badi, nei limiti disposti dall’art. 49. Ne consegue che l’amministrazione, anche in caso di contratti “esclusi”, non può utilizzare il predetto principio per restringere arbitrariamente la partecipazione qualora abbia scelto di configurare la gara come un confronto competitivo privo di barriere all’accesso alla procedura competitiva, perché in tal modo violerebbe il comma 5 dell’art. 49.