La sentenza n. 397/2026 del Consiglio di Stato interviene sul delicato equilibrio tra la discrezionalità dell’Amministrazione nella fissazione dei requisiti di accesso al pubblico impiego e il principio, di matrice unionale, di non discriminazione fondata sull’età. Il caso trae origine dall’impugnazione del bando di concorso per 120 posti di commissario della Polizia di Stato, che prevedeva il limite massimo di trent’anni per la partecipazione. Il Collegio ha affrontato il merito della questione attraverso una dettagliata verifica istruttoria, superando le astratte difese dell’amministrazione basate sulla presunta necessità di disporre di personale giovane per compiti operativi.

Il fulcro della decisione risiede nella distinzione tra la qualifica formale di ufficiale di pubblica sicurezza e l’effettivo svolgimento di mansioni che richiedano l’uso della forza fisica come elemento abituale e caratterizzante della figura professionale. I giudici di Palazzo Spada evidenziano come la carriera dei commissari abbia uno sviluppo evidentemente “dirigenziale”, orientato verso funzioni di direzione, coordinamento e responsabilità decisionale (in altri termini, non di immediata operatività fisica “sul campo”). L’istruttoria condotta ha rivelato dati statistici significativi: in un ampio arco temporale, gli episodi di impiego della forza fisica o delle armi da parte di commissari sono risultati numericamente esigui e spesso riconducibili a interventi di soccorso pubblico ovvero a situazioni straordinarie, non costituendo dunque il dominio normale delle mansioni. Il Consiglio di Stato ha pertanto sancito che l’abbassamento del limite di età da trentadue a trent’anni, operato dal D.M. 103/2018, non risulta sorretto da una concreta finalità legittima adeguatamente proporzionata al costo sociale della restrizione della platea dei concorrenti. Tale limitazione incide negativamente sul principio di massima partecipazione ai concorsi pubblici senza apportare un beneficio tangibile all’efficienza operativa della Polizia di Stato. Di conseguenza, il Collegio ha disposto l’annullamento degli atti impugnati, determinando la riviviscenza della disciplina previgente che fissava il limite a trentadue anni, garantendo così la tutela del diritto al lavoro contro forme di “ageismo normativo” non giustificate da concrete esigenze di servizio collegate alla posizione da ricoprire.