Lo afferma la seconda Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello della Corte dei Conti con la sentenza n. 252/2025, fornendo una lucida distinzione tra i concetti di danno erariale “diretto irreversibile” e di danno solo “potenziale”. Il Collegio, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, ribadisce che, affinché un danno possa ritenersi risarcibile, deve possedere i requisiti della certezza, dell’attualità e della concretezza. Nel caso di specie, mentre è stata confermata la responsabilità per i crediti definitivamente non più recuperabili per intervenuta decadenza dei termini di legge, la Corte ha accolto l’appello relativamente alla consistente posta di danno parametrata alla sola mera difficoltà di riscossione, non ancora tramutatasi in impossibilità materiale di recupero.
In tema di responsabilità contabile, il danno da mancata entrata si identifica con la perdita stessa del diritto di credito, evento che si cristallizza solo quando non è più legalmente possibile agire per il recupero. L’incertezza sulla solvibilità del debitore, pur a fronte di procedure fallimentari aperte, non equivale alla certezza del danno (specialmente, come nel caso di specie, quando il credito erariale risulta altresì assistito da privilegio ai sensi dell’art. 2752 c.c., godendo, dunque, di una posizione prioritaria rispetto ai chirografari).
La seconda Sezione ha censurato l’utilizzo di espressioni ipotetiche da parte della Procura, che aveva qualificato il pregiudizio come “potenziale” in ragione di -presunte- ottime chance di incasso, qualora i crediti fossero stati pretesi a tempo debito. Sebbene siano emerse delle rilevanti criticità nella gestione delle procedure di sgravio, affermano i giudici d’appello, la stima del danno concreto ed attuale ad esse associabile e patito dall’Amministrazione non ha assunto quel grado di attendibilità sufficientemente elevato, tale da consentire una determinazione puntuale, qual è quella posta a base dell’iniziativa della Procura regionale e recepita dal collegio di prime cure.
In relazione a tale posta di danno, qualificata come solo potenziale, l’appellante è stato assolto.