La sentenza n. 795/2026 del Consiglio di Stato affronta la complessa tematica dell’eterointegrazione degli atti di gara e della sua portata applicativa. La controversia origina da un appalto bandito da un comune piemontese per l’affidamento di servizi cimiteriali in cui era prevista l’attribuzione di un punteggio premiale per migliorie tecniche consistenti nella realizzazione di opere edili (quali una sala del commiato, delle aree di stoccaggio rifiuti e una sala meditazione) offerte gratuitamente dall’aggiudicataria. Il nodo giuridico centrale risiede nel fatto che la stazione appaltante non aveva esplicitamente richiesto, nella lex specialis, il possesso delle attestazioni SOA o dei requisiti previsti dall’Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 per l’esecuzione di tali lavori, nonostante la loro natura tecnica lo imponesse.
Il Collegio chiarisce preliminarmente che, sebbene esista una distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione, tale confine si fa labile quando determinate capacità prestazionali sono poste alla base della valutazione dell’offerta tecnica. In tale contesto, l’esigenza della Pubblica Amministrazione di assicurarsi l’effettiva capacità operativa del concorrente a monte della procedura prevale sulla flessibilità della fase esecutiva. La sentenza ribadisce che il meccanismo di eterointegrazione soccorre proprio per rimediare a lacune del bando derivanti dall’omissione di norme imperative, le quali devono considerarsi parte integrante della disciplina di gara a prescindere da un richiamo espresso.
Un aspetto determinante della decisione riguarda il principio di autoresponsabilità dell’operatore economico: l’impresa non può invocare la tutela del legittimo affidamento su un bando lacunoso se la prestazione offerta richiede, per legge, specifiche qualificazioni professionali o certificazioni di sistema. Nel caso di specie, l’offerta di lavori edili per importi significativi, pur se qualificati come migliorie accessorie, imponeva il possesso dei requisiti di qualificazione già al momento della presentazione dell’offerta, pena l’irrealizzabilità della proposta contrattuale o l’azzeramento del punteggio tecnico.
La sentenza in esame chiarisce quindi che l’eterointegrazione opera anche quando le carenze interessano prestazioni accessorie distinte da quelle principali.