L’omissione integrale dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nel bando di gara rappresenta un vizio radicale che preclude ab origine la formulazione di un’offerta meditata. Lo afferma il Consiglio di Stato con la sentenza della Quinta Sezione n. 919/2026, che interviene sul tema del green procurement ribaltando l’orientamento del giudice di prime cure in merito alla tempestività del gravame. Il caso trae origine dall’affidamento in concessione del servizio di ripristino e pulizia stradale post-incidente presso la Provincia di Siena, in cui la società seconda classificata aveva contestato il mancato recepimento dei CAM previsti dal D.M. 23 giugno 2022. Sebbene il TAR Toscana avesse ritenuto il ricorso ricevibile, ritenendo tali clausole di natura non immediatamente escludente, i giudici di Palazzo Spada hanno deciso in maniera diametralmente opposta, delineando un distinguo fondamentale tra l’inserimento incompleto o erroneo dei criteri ambientali e la loro totale pretermissione nei documenti di gara.
Il Collegio chiarisce che i CAM non costituiscono semplici adempimenti formali, ma elementi essenziali che influenzano la struttura dell’offerta e l’esecuzione del contratto. Quando la stazione appaltante omette completamente di indicare tali standard di sostenibilità, l’operatore specializzato si trova nell’impossibilità di parametrare i costi e le modalità tecniche della prestazione secondo i canoni di legge. Tale scenario non ricade nella categoria delle clausole che richiedono l’esito della gara per palesare la propria lesività, bensì integra un’ipotesi di oscurità e carenza informativa tale da rendere l’offerta “impossibile” o, quantomeno, priva di una base consapevole sin dall’inizio. In questo contesto, l’onere di impugnazione immediata del bando scatta proprio perché la lex specialis è viziata da una genericità che impedisce la corretta partecipazione. È dunque tardiva e, quindi, irricevibile la censura mossa solo dopo il consolidamento dei risultati di gara.