Con la deliberazione 291 del 20 giugno 2023, l’ANAC affronta il tema che riguarda la possibilità di attribuire funzioni gestionali agli amministratori locali, nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti.
La previsione è contenuta nell’art. 53, comma 23 della legge 388/2000, laddove si prevede: “Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all’articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.”
L’Autorità, ritenendo che tale previsione possa incrementare il rischio di interferenza politica nella gestione, richiamando una propria precedente FAQ, afferma che la condizione di “necessità” (richiamata nella disposizione normativa) ricorra “soltanto in caso di carenza in organico di figure idonee a ricoprire la funzione di RUP e qualora detta carenza non possa essere altrimenti superata senza incorrere in maggiori oneri per l’amministrazione, l’incarico di RUP può essere conferito ad un titolare di incarico politico avvalendosi della deroga di cui all’art. 53, co. 23 della l. 388/2000”.
In senso diverso, invece, si era espresso il Ministero dell’Interno con un parere del 2014, affermando che “la possibilità di adottare disposizioni regolamentari organizzative, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale, senza la necessità di dimostrare la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee”.
l’ANAC aggiunte inoltre altre condizioni, affermando che “ferma restando la facoltà per la singola amministrazione di prevedere diverse e/o ulteriori misure a seconda delle proprie peculiarità e organizzazione, ai fini della elaborazione delle misure di prevenzione della corruzione, i Comuni possono valutare di adottare nell’ambito della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO le seguenti misure di prevenzione, ove compatibili con la struttura organizzativa:
- – prevedere che un incarico di responsabile di un ufficio o di un servizio conferito ad un Sindaco o ad un componente della Giunta possa essere oggetto di rotazione nel corso della consiliatura tra i componenti della medesima Giunta;
- – indicare di modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività degli uffici la cui responsabilità è affidata al Sindaco o ad un componente della Giunta;
- – assicurare la doppia firma sull’atto di aggiudicazione di un contratto pubblico nelle ipotesi in cui sia demandata al Sindaco o ad un componente della Giunta la responsabilità dell’ufficio Tecnico o lo stesso abbia svolto la funzione di RUP;
- – favorire la partecipazione a specifici percorsi formativi in tema di conflitto di interesse finalizzati a supportare, anche attraverso casi pratici, i titolari di incarico politico cui è affidata la responsabilità degli uffici e dei servizi. Tenuto conto delle ridotte dimensioni degli enti, ANAC auspica sia la stipula di accordi tra gli stessi sia che i comuni di grandi dimensioni o le Province e le Città Metropolitane possano intraprendere, utilizzando le proprie strutture, attività di formazione a favore degli enti di ridotte dimensioni.”