Consiglio di Stato 2 marzo 2023, n.2212

I destinatari di provvedimenti interdettivi antimafia possono essere esclusivamente soggetti che svolgono attività d’impresa o che siano organizzati in forma di impresa.E’ questo il principio di diritto affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza del 2 marzo 2023, n.2212.

Il giudice amministrativo d’appello, respingendo il gravame del Ministero dell’interno e della Prefettura di Reggio Calabria, ha confermato la sentenza di primo grado con la quale di TAR del capoluogo calabrese aveva annullato una interdittiva emessa nei confronti di un libero professionista cui la Commissione straordinaria di un ente locale sciolto per mafia aveva inteso affidare un incarico libero professionale: valorizzando una vecchia condanna per i reati di cui agli art. 323 e 479 c.p., aggravati per fiancheggiamento alla mafia, la Prefettura di Reggio Calabria aveva emesso una informativa a contenuto interdittivo, in risposta alla richiesta dell’ente locale avanzata ai sensi dell’articolo. 100 del codice delle leggi antimafia.

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado,chiarendo che il rapporto tra gli art. 83, 91 e 100 del d.lgs 159/2011 e smi va risolto sulla base dell’ esatta perimetrazione dell’ambito applicativo della disciplina antimafia; così, secondo il giudice amministrativo d’appello, non rileva tanto la limitazione della base oggettiva quanto l’estensione del perimetro soggettivo di applicazione della normativa antimafia, la quale riguarda soggetti che svolgono attività di impresa e non già liberi professionisti o persone fisiche che non esercitano attività in forma imprenditoriale.

Da ciò consegue che l’art. 100 del codice antimafia, a mente del quale gli enti locali i cui organi sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose sono tenuti a richiedere l’informazione antimafia per tutti i tipi di negoziazione a prescindere dall’importo del contratto e per i 5 anni successivi allo scioglimento, non può essere letto nel senso di una estensione della portata soggettiva delle norme antimafia, le quali  si applicano soltanto a chi svolge attività di impresa anche in forma individuale: “il principio di legalità impone  che nell’esegesi di una simile disposizione il dato letterale non venga superato, in senso afflittivo e limitativo delle libertà dei soggetti interessati, da un’estensione dell’ambito soggettivo di applicazione non espressamente contemplata dal legislatore”, chiosa il giudice amministrativo.

Vito Antonio Bonanno