Di stretta attualità tra gli operatori del settore, vista l’imminente scadenza del 30 aprile, è l’argomento riguardante l’eventuale revisione straordinaria del PEF Tari approvato lo scorso anno per il quadriennio 2022/2025, a seguito delle note contingenze economiche degli ultimi mesi. Nei giorni scorsi, al fine di chiarire la situazione in essere, l’ente regolatore ARERA ha pubblicato la Deliberazione 21 febbraio 2023 n. 62/2023/R/RIF ad oggetto: “Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani”. L’autorità, infatti, prima di ricordare i contorni (stringenti) dell’eventuale aggiornamento straordinario alla prima annualità, con questa deliberazione ha posto le basi per il futuro aggiornamento biennale che riguarderà tutti gli enti nel corso del prossimo esercizio 2024. L’aggiornamento biennale, funzionale alla revisione delle voci di costo che compongono il PEF e alla successiva definizione delle tariffe TARI, dovrebbe essere sufficiente, in condizioni normali, ad assicurare il mantenimento dell’equilibrio finanziario del Comune. In riferimento all’annualità 2023 tale assunto non è però confermabile in quanto l’eccezionalità del contesto geopolitico ed economico che continua a caratterizzare l’anno in corso ha provocato un aumento dei costi, tra cui ovviamente tutti quelli afferenti alla gestione del ciclo dei rifiuti, a carico dei Comuni che non potranno trovare copertura nelle entrate TARI derivanti dalla tariffa approvata sulla base del PEF 2023 predisposto lo scorso anno e non aggiornato. Il problema della copertura dei maggiori costi inseriti nella spesa dei bilanci comunali si potrebbe risolvere applicando quanto previsto sia al comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF che al comma 4.7 del MTR-2 i quali prevedono la possibilità di una eventuale revisione infra periodo (leggasi, nel corso del corrente esercizio 2023) della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall’Ente territorialmente competente, formulabile in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, provvedendo a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell’ambito del piano economico finanziario pluriennale. La possibilità di procedere con una revisione del PEF per l’anno 2023 è confermata anche dall’art. 28.4 dell’Allegato A alla Deliberazione 363/2021 che stabilisce: “Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall’Autorità nell’ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall’organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo”. Le “circostanze straordinarie” richiamate da ARERA sono certamente rappresentabili e giustificabili dai Comuni che si trovano a dover far fronte ai maggiori costi richiesti dai gestori derivanti dall’aumento dei costi delle materie prime e dell’approvvigionamento di energia elettrica e dei carburanti, solo per citare due esempi ed è questo che sta facendo sobbalzare tanti colleghi degli uffici finanziari e tributi. ARERA sembra però non considerare le ricadute sugli equilibri dei bilanci comunali quando nella richiamata delibera n. 62/2023/R/RIF afferma: “sono state segnalate talune dinamiche nei prezzi dei fattori di produzione tali da poter generare, nell’ambito dell’impostazione stabilmente assunta dall’Autorità di riconoscimento a consuntivo dei valori di costo contabile accertabili e di consuntivo riferiti alle annualità 2022 e 2023, impatti potenzialmente rilevanti nell’ambito dei piani economico-finanziari, con particolare riferimento al biennio 2024-2025; le richiamate dinamiche non appaiono tali da poter trovare le necessarie coperture nell’ambito del possibile ricorso alle revisioni straordinarie di cui al citato comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF, dal momento che le medesime – a regolazione vigente – dovrebbero comunque esser fondate sul riconoscimento di costi di annualità precedenti a quelle maggiormente impattate; ferma restando la necessità di garantire la continuità del servizio, le richiamate dinamiche possono riflettersi, nel biennio 2024-2025, in incrementi dei corrispettivi applicati all’utenza finale tali da superare il valore del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui all’articolo 4 del MTR-2”. Anche la nuova Autorità di Gestione Integrata dei rifiuti per l’intera regione Abruzzo – AGIR, in un recente incontro con gli operatori del settore, ha ricordato come ad esempio l’adeguamento istat dei corrispettivi per la gestione dei ciclo dei rifiuti non è condizione sufficiente per la revisione straordinaria infra-periodo ma l’Ente deve dimostrare l’avvenuto squilibrio del PEF dovuto a condizioni eccezionali non preventivabili (è stato inoltre evidenziato che anche la fattispecie dell’avvenuto affidamento a nuovo gestore, non costituisce presupposto per richiedere la revisione straordinaria infra-periodo ma deve essere dimostrato comunque lo squilibrio rispetto al PEF approvato lo scorso anno) limitando dunque a casi veramente “eccezionali” la revisione straordinaria e rimandando eventuali interventi di “piccoli aggiustamenti” alla revisione ordinaria infra-periodo prevista per il prossimo anno. Se a livello di ragionamento complessivo sul quadriennio, in termini di confronto tra totale entrate TARI e totale costi sostenuti per la gestione del servizio rifiuti la considerazione di ARERA potrebbe essere condivisa, questo non può accadere in termini di quadratura del bilancio e di equilibri di parte corrente. Le dinamiche di aumento dei prezzi se non recepite nel PEF 2023 tramite una revisione infra periodo andranno ad incidere sul bilancio dei Comuni assorbendo, laddove disponibili, risorse della fiscalità generale sottratte alla capacità di spesa dell’ente. Nel caso di difficile reperimento di risorse sulla competenza 2023 il Comune dovrà ricorrere a misure straordinarie quali l’applicazione di avanzo di amministrazione o il ricorso alle procedure di cui all’art. 193 del TUEL. Ciò, peraltro, cozzerebbe pure con il principio di integrale copertura dei costi del servizio, ormai sancito fin dal 2014 nella legislazione in materia. Andrea Bufarale Share on FacebookTweetFollow usSave Navigazione articoli Consiglio di Stato. I provvedimenti interdittivi antimafia solo per le imprese, non per i professionisti (V.A. Bonanno) Le “nuove” anticipazioni di risorse PNRR: opportunità, problemi e prospettive per gli enti locali (V.A.Bonanno)