di Matteo Barbero

La domanda sorge spontanea dopo quanto accaduto in occasione del riparto del saldo 2021 relativo al c.d. “fondone”, che in un silenzio istituzionale assordante ha  visto alcuni uffici ministeriali rettificare d’ufficio e senza il minimo contraddittorio certificazioni sottoscritte da sindaci, presidenti, responsabili del servizio finanziario e revisori dei conti.  Si tratta ad avviso di chi scrive di una vicenda tristemente esemplare del declino ormai irreversibile del concetto stesso di autonomia.

Vale la pena ripercorrerne brevemente la tappe per spiegare tanto pessimismo.

Per consentire agli enti locali di fronteggiare l’emergenza Covid ed i prevedibili impatti sui loro bilanci, lo Stato ha varato diverse misure, sostanzialmente riconducibili a tre tipologie:

  • trasferimenti compensativi di minori entrate;
  • trasferimenti vincolati relativi a compensazione di minori spese;
  • trasferimenti genericamente destinati a sostenere l’esercizio delle funzioni fondamentali.

E’ bene precisare che la funzione statale di “soccorso finanziario” è puntualmente prevista e disciplinata dall’art. 11 della L. 243/2012, in attuazione dell’art. 81 Cost.  Tale norma prevede che, nelle fasi avverse del ciclo o  al  verificarsi di eventi eccezionali, si attivi un (unico) fondo straordinario, da ripartire  con decreto del  Presidente  del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per  il  coordinamento della finanza pubblica, tenendo conto della quota di entrate  proprie di ciascun ente influenzata  dall’andamento  del  ciclo  economico  e degli effetti degli eventi eccezionali sulla finanza dei singoli enti.

Viceversa, la pandemia da Covid 19 ha innescato una strana bulimia di fondi settoriali (per motivi ignoti ribattezzati “ristori”), che hanno originato, a loro volta, un meccanismo di erogazione molto simile al delta del Po. E altrettanto insidioso.

In queste poche righe, come anticipato, ci si sofferma in particolare su alcuni dei trabocchetti disseminati lungo il percorso riguardante il fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali, nella vulgata ribattezzato “fondone”.

Esso è stato istituito dall’art. 106 del D.L. 34/2020 emanato lo scorso mese di maggio), poi integrato dall’art. 39 del D.L. 104/2020 che ha visto la luce nel successivo mese di agosto (lo preciso perché i tempi dei vari provvedimenti hanno un ruolo non secondario, come vedremo).  Solo con l’art. 39 del D.L. 104/2020 è stato previsto che l’utilizzo delle somme destinate alle amministrazioni locali avrebbe dovuto essere “certificato”, attraverso un meccanismo dirigistico che a molti ha ricordato quello degli ormai soppressi Patto di stabilità interno e pareggio di bilancio  (anche perché veicolato dalla stessa piattaforma informatica).

Tale “certificazione” è stata disciplinata dal D.M. n. 212342 del 3 novembre 2020 (poi sostituito dal D.M. n. 59033 del 1° aprile 2021). Questi provvedimenti, apparentemente tecnici, contengono in realtà scelte pienamente e prettamente politiche, che hanno inciso sulla distribuzione  delle risorse ed hanno fissato le “regole del gioco” per il loro utilizzo.

A parere di chi scrive, ciò è problematico per almeno due ragioni:

1) le “regole del gioco” lo dovrebbe dettare la politica, scrivendole nelle leggi o negli atti aventi forza di legge che non sfuggono al controllo del Parlamento;

2) le “regole del gioco” dovrebbero essere dettate a monte e non a valle del fenomeno che hanno l’obiettivo e l’ambizione di regolamentare.

Qui, invece, siamo di fronte a “regole del gioco” scritte da tecnici e rese note ai “giocatori” quando la partita era già non solo iniziata, ma quasi finita: il primo D.M., come visto, è di novembre, quando la maggior parte delle risorse era già stata distribuita e (quindi) almeno in parte spesa, senza conoscere quelle “regole”.

Sulla razionalità di queste regole preferisco non esprimermi, limitandomi a evidenziarne il livello quasi patologico di complessità, che nasce a mio avviso solo dall’esigenza di mantenere in capo al “centro” il pieno controllo dei soldi trasferiti verso la periferia. Il che è la negazione del concetto stesso di autonomia e sta in piedi  sono attraverso palesi e smaccate forzature del dettato costituzionale e dei principi contabili.

In questo caso, la madre delle forzature (che poi ha figliato altre numerose forzature) sta tutta in una delle “regole” scritte nel D.M. n. 212342 del 3 novembre 2020 e solo tardivamente recepita a livello di fonte primaria dal comma 823 della L. 160/2020: le risorse del “fondone” sono da considerarsi “vincolate”!

Tale affermazione comporta, a parere dello scrivente, una duplice lesione, della Costituzione da un lato, delle regole contabili dall’altro. Oltre che un’evidente contraddizione in termini. Si è già visto in precedenza, infatti, che oltre al “fondone”, lo Stato ha erogato tanti “fondini” (pardon “ristori) specifici, questi sì vincolati a copertura di minori entrate o maggiori spese.

Ma considerare vincolato il “fondone” rappresenta un’aberrazione, perché esso è chiaramente destinato a finanziare uno spettro di attività (le “funzioni fondamentali”) estremamente ampio, (non solo geograficamente) variabile e (assai) mutevole nel tempo. Certamente, ridurre tale spettro al concetto di vincolo è contabilmente assurdo e rappresenta una chiara violazione della Costituzione vigente, la quale (proprio in nome dell’autonomia) non tollera, come noto, trasferimenti generali vincolati nella destinazione.

La madre di tutte le forzature ha figliato, come detto, altre forzature, che in pochi hanno avuto il coraggio di rimarcare. In primo luogo, ha costretto gli enti, per chiudere il rendiconto della gestione 2020, ad attendere le faq ministeriali al fine di determinare la quota del risultato di amministrazione da vincolare. Gli ultimi “chiarimenti” sono arrivati a tempo praticamente scaduto: anche qui, infatti, forse per sadismo, i tecnici (non i politici) hanno fissato termini che sembrano fatti apposta per mettere in difficoltà le amministrazioni: rendiconto da chiudere entro il 30 aprile e certificazione del “fondone” da trasmettere entro il 31 maggio. Il risultato è che oggi molti consuntivi non sono coerenti con la certificazioni (o viceversa). Con quale conseguenza? Quella di mettere in discussione un altro dogma della contabilità pubblica, quello dell’intangibilità dei rendiconti, per cui oggi abbiamo nell’ordinamento addirittura una norma che consente ai responsabili del servizio finanziario di modificare (con una determina…) la composizione del risultato di amministrazione approvata dai consigli.

La seconda forzatura “figlia” è ancora più sfrontata. Per comprenderla occorre precisare che la certificazione del “fondone” 2020 doveva servire principalmente a orientare la seconda tranche delle risorse disponibili per il 2021. Ebbene, così è stato, ma i dati certificati sono stati rettificati d’ufficio dal Mef. Avete capito bene. Rettificati. D’ufficio.

In pratica, i numeri attestati da sindaci e presidenti, insieme a ragionieri e revisori sono state corrette con la penna rossa senza nemmeno interpellare preventivamente chi li aveva scritti sotto la propria responsabilità. Si dirà che ciò è stato fatto per correggere degli errori, ma non è solo questo. Il nodo è che alcuni dati non erano quelli che coloro che hanno scritto le “regole del gioco” volevano e quindi sono stati manipolati (perlopiù sulla base di argomentazioni di tipo statistico).

Da qui la domanda da cui siamo partiti. Cosa rimane dell’autonomia?