Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, due decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in attuazione della delega di cui all’articolo 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132. Di seguito i contenuti essenziali dei due provvedimenti e le modifiche introdotte a seguito dei pareri acquisiti.

Il primo di questi riguarda l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia e di responsabilità civile e penale.

Il decreto reca la prima disciplina organica dell’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nelle attività di polizia, fondata sulla sorveglianza e sulla responsabilità umana: le decisioni restano dell’operatore ed è esclusa l’adozione di decisioni produttive di effetti giuridici negativi sulla sola base dell’elaborazione automatizzata.

L’identificazione biometrica in tempo reale è ammessa in casi eccezionali, per periodi limitati e previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria; è vietata la costituzione di banche dati biometriche mediante raccolta massiva e non mirata di informazioni dal web.

Il provvedimento introduce inoltre nel Codice penale l’articolo 437-bis, che punisce l’omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio e la loro alterazione illecita, con pena graduata in funzione del bene giuridico esposto a pericolo, e rafforza la tutela civile del danneggiato attraverso l’accesso alla documentazione tecnica del sistema, la presunzione del nesso di causalità, un foro alternativo prossimo alla residenza del danneggiato e l’azione diretta nei confronti dell’assicurazione.

In relazione alla disciplina dei sistemi di videosorveglianza con riconoscimento facciale a posteriori, sono stati definiti i requisiti minimi della banca dati di riferimento ed esplicitati gli obblighi di cancellazione e le garanzie di non incrementabilità dei dati utilizzati per il confronto biometrico. È stata dettagliata in una previsione autonoma la posizione dell’utilizzatore professionale di sistemi ad alto rischio che ometta intenzionalmente di adottare misure di sorveglianza umana. È stata inoltre assicurata la partecipazione degli enti territoriali, con modalità pattizie proprie, all’installazione e alla manutenzione delle componenti di intelligenza artificiale e delle tecnologie biometriche dei sistemi di videosorveglianza impiegati per il contrasto dei reati. Sono stati infine esplicitati i poteri riconosciuti al Garante per la protezione dei dati personali nell’ambito dei ruoli allo stesso attribuiti, con il suo coinvolgimento negli spazi di sperimentazione normativa e la precisazione delle modalità di trattamento dei dati operativi sensibili per le attività di ricerca e sperimentazione.

In quel provvedimento, per le pubbliche amministrazioni, è di particolare rilievo l’articolo 40  (Tutela del lavoratore nei processi decisionali assistiti da sistemi di intelligenza artificiale) che disciplina l’uso dell’IA nei processi decisionali concernenti il rapporto di lavoro. In particolare si prescrive che il datore di lavoro che si avvale di sistemi di intelligenza artificiale assicura che le decisioni relative alla costituzione, alla modificazione o alla risoluzione del rapporto, ivi compresi i provvedimenti disciplinari, non siano adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato, in conformità all’articolo 11 della legge AI. La decisione definitiva è in ogni caso riservata a una persona fisica, che eserciti un potere effettivo e autonomo.
L’utilizzo dei sistemi di AI, inoltre, deve avvenire nel rispetto della dignità e della riservatezza de llavoratore e del principio di non discriminazione.
In ogni caso, il lavoratore ha diritto di ottenere, a richiesta e mediante l’intervento di una persona fisica, una motivazione intelligibile della decisione che lo riguarda, comprensiva dell’indicazione dell’eventuale incidenza dei sistemi di intelligenza artificiale sul processo decisionale e dei principali parametri considerati. Il licenziamento intimato in violazione delle disposizioni previste è da considerarsi nullo..

Nella stessa seduta è stato inoltre adottato un decreto legislativo che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di poteri delle autorità nazionali e di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione.

Il decreto definisce l’assetto di governance nazionale in materia di intelligenza artificiale, imperniato sull’Agenzia per l’Italia digitale quale autorità di notifica e sull’Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale autorità di vigilanza del mercato, con funzioni di vigilanza della Banca d’Italia, della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni sui sistemi ad alto rischio collegati alla fornitura di servizi finanziari e competenze del Garante per la protezione dei dati personali sui sistemi impiegati nelle attività di contrasto, di gestione delle frontiere, di giustizia e di democrazia.

parte del testo è tratto dal Comunicato della Presidenza del Consiglio 

Santo Fabiano