Prima del limbo estivo su questo sito mi sono occupato di un parere Anac con l’articolo “Il Consiglio di Stato si aggroviglia: il termine dei trenta giorni per impugnare l’aggiudicazione non è più perentorio”. Il tema era quello dell’efficacia dei pareri rilasciati in sede di precontenzioso da parte di Anac e in quell’articolo ho cercato di dimostrare quanto questi pareri possano essere fonte di complicazioni e ritardi nell’azione amministrativa. La sentenza del Tar Roma 10985/26 ci consente di tornare sul tema.

I fatti

Tutto inizia quel sciagurato 14 agosto 2018; un po’ come per l’11 settembre 2001 tutti noi liguri ricordiamo dove eravamo e cosa facessimo quando ci arrivò la notizia che era crollato il Ponte Morandi sul Polcevera a Genova. Una grande tragedia, c’è poco da dire. Senza dimenticare le tante vittime, la tragedia lascia anche la Liguria come tagliata in due, con ovvie conseguenze logistiche per il porto più grande d’Italia. Con fatica viene nominato un Commissario straordinario che con poteri altrettanto straordinari e in tempi record per il nostro Paese costruisce il Ponte San Giorgio, veramente strategico non solo per la Liguria ma per tutta l’Italia nord occidentale.

Molti degli affidamenti effettuati nella situazione emergenziale hanno potuto accantonare le norme ordinarie di affidamento del Codice dei contratti pubblici, attirandosi però alcune critiche. La straordinarietà delle procedure infatti si estendeva non solo alla ricostruzione del Ponte, ma anche alle tante opere, per così dire, collaterali, volte a rimettere in sesto la viabilità di Genova. Tra questa anche la diga foranea di protezione a mare.

Arriva così, tra i tanti, anche il rimbrotto di Anac che con un suo parere ritiene non corretto l’affidamento con procedura negoziata dei lavori di realizzazione della diga.

Il giudizio del Tar

Non staremo qui a commentare troppo il merito del parere Anac, anche se – per inciso – Anac probabilmente ha ragione: il Commissario ha approfittato dei propri poteri straordinari in maniera troppo larga. La diga non è il Ponte, non c’era la stessa priorità di realizzazione che giustificasse un affidamento in pratica fiduciario. Ma a ben vedere, come faremo tra breve, neppure il Tar commenta il parere.

Il punto è che il Commissario, letto il parere Anac, non ci sta. Forse spaventato dalle conseguenze del parere (infatti – non ricordo più chi l’ha detto? – da un grande potere derivano grandi responsabilità … anche penali aggiungo io) decide di impugnarlo.

Ma il Tar lo delude. O forse no, perché dichiara inammissibile il ricorso per carenza di interesse, visto che la delibera Anac non ha “alcun effetto lesivo per il ricorrente”.

Nella vicenda in esame, deve notarsi che l’Autorità non ha formulato al ricorrente alcuna “raccomandazione vincolante”, non lo ha diffidato, non gli ha né imposto né chiesto – a pena di sanzione – l’adozione di uno specifico atto. La parte resistente ha effettivamente espresso valutazioni e giudizi di dubbia conformità su diversi aspetti della procedura seguita per l’aggiudicazione dell’appalto integrato relativo alla diga … chiedendo di fornire aggiornamenti sullo stato di avanzamento dell’opera. Si tratta evidentemente di un invito futuro rivolto al solo scopo di verificare l’adeguatezza del progetto iniziale dell’opera e avere contezza di eventuali incrementi di costo quali sopravvenienze suscettibili di tradursi in improprie varianti in corso d’opera, che non si ripercuote, tuttavia, almeno in via diretta, sugli atti già adottati”.

Tutto bene allora? Per il Commissario tutto sommato sì: non deve temer nulla, neppure un’Autorità anticorruzione che si limita a segnalare che alcuni aspetti non andrebbero ma che poi non fa nulla di concreto per correggere la situazione. Ma vediamoli allora, così per mera curiosità, questi aspetti: “valutazioni e giudizi di dubbia conformità su diversi aspetti della procedura seguita per l’aggiudicazione dell’appalto integrato relativo alla diga – muovendo critiche alla scelta della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, al suo mancato rinnovo a seguito di un primo infruttuoso esperimento, alla mancata applicazione di prezziari aggiornati, alla nomina del secondo collegio di esperti “a buste aperte”, al mancato recepimento delle osservazioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici e alla revisione dell’articolato contrattuale su suggerimento delle imprese partecipanti”.

Sinceramente non mi sembrano problemi secondari. Ma evidentemente va bene così, tant’è che è stata per prima la stessa Anac, convenuta in giudizio, a chiedere che venisse dichiarata l’inammissibilità del ricorso, stante la non lesività del parere. Ha scritto che non vanno bene tanti aspetti della procedura, è vero, ma era una cosa così, tanto per dire, senza importanza.

 

Sì, tutto bene. Ma il lettore (perdonerete il personalismo, però il sottoscritto è anche responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nei suoi Comuni e pertanto si affanna quasi ogni giorno a redigere piani, relazioni, tabelle etc. a pena di sanzioni varie allo scopo di prevenire i fenomeni corruttivi etc. etc.) a questo punto si chiede: questa Anac, a che serve?