(di Antonio Forte)

In presenza di un provvedimento di diniego del permesso di costruire, la domanda volta al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, stante il collegamento funzionale tra i due procedimenti e l’impossibilità per il privato di conseguire l’utilità finale richiesta.

La pronuncia del Consiglio di Stato n. 5218/2026, in esame, affronta la complessa articolazione dei rapporti tra pianificazione urbanistica generale, deroghe regionali e procedimenti autorizzatori paesaggistici. Il caso origina dal diniego opposto da un Comune all’istanza di permesso di costruire per la demolizione, ricostruzione e ampliamento volumetrico di una dependance alberghiera ai sensi della normativa sul “Piano Casa” regionale. L’amministrazione comunale ha fondato il proprio provvedimento su plurime ragioni ostative tra loro autonome, correlate alle previsioni del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), che precludevano interventi incidenti sullo stato di fatto in zone soggette a tutela idraulica e rimandavano la disciplina dei futuri ampliamenti in ambiti di pregio paesaggistico al successivo Piano degli Interventi (P.I.). 

Un aspetto di riguardo della decisione è di certo quello attinente all’assetto dei rapporti tra il procedimento di rilascio del titolo abilitativo edilizio e quello preordinato al conseguimento dell’autorizzazione paesaggistica impone una ricostruzione sistematica che sappia bilanciare l’autonomia formale dei sub-procedimenti con la loro intrinseca convergenza teleologica. Ai sensi dell’articolo 146, comma 4, del decreto legislativo 42/2004, l’autorizzazione paesaggistica costituisce un atto autonomo e presupposto di efficacia rispetto al permesso di costruire, configurandosi come un vaglio di compatibilità di rango costituzionale, distinto dalle valutazioni di conformità urbanistico-edilizia. Tuttavia, la totale autonomia strutturale non cancella la stretta connessione funzionale che avvince le due sequenze procedimentali, entrambe teleologicamente orientate alla medesima trasformazione materiale del territorio.

Sotto il profilo strettamente istruttorio, il coordinamento delle rispettive fasi rientra nella sfera di discrezionalità organizzativa dell’amministrazione comunale, la quale può legittimamente optare per percorsi procedimentali differenziati in base a criteri di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. L’ente locale può validamente determinarsi nel senso di subordinare l’efficacia del titolo edilizio al previo e formale ottenimento dell’assenso paesaggistico, così come può decidere di operare una contestuale unificazione dei momenti valutativi attraverso lo strumento della conferenza di servizi, ottimizzando i tempi della decisione pubblica.

La declinazione concreta di tale sinergia procedimentale assume un rilievo decisivo nell’ipotesi in cui l’amministrazione formuli un definitivo e legittimo diniego sul versante urbanistico-edilizio. Qualora il permesso di costruire venga negato per insanabili contrasti con la disciplina d’uso del territorio, l’intero disegno d’intervento del privato perde la propria giuridica realizzabilità. Da ciò deriva la diretta e immediata caducazione dell’interesse all’ottenimento del titolo di compatibilità ambientale. L’autorizzazione paesaggistica, invero, non vive di vita propria come accertamento astratto, ma è rigorosamente strumentale alla concreta esecuzione delle opere.

SENTENZA_5218_2026_CONSIGLIO_DI_STATO

Antonio Forte – Segretario comunale