(di Antonio Forte)

Il diritto di accesso difensivo ex art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 non consente l’ostensione del nominativo dell’autore di una segnalazione alle Forze dell’ordine sulla base del mero intento, genericamente prospettato, di intraprendere azioni legali nei suoi confronti. L’ostensione presuppone la dimostrazione concreta del nesso di strumentalità necessaria tra il documento richiesto e la posizione giuridica da tutelare, previo bilanciamento con la riservatezza del controinteressato, al fine di escludere intenti meramente ritorsivi.

La controversia trae origine dal ricorso proposto da due privati avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza volta a conoscere le generalità dell’autore di una segnalazione telefonica alle Forze dell’ordine, la quale aveva determinato l’intervento degli agenti presso la loro abitazione per un asserito alterco. I ricorrenti lamentavano la manifesta infondatezza della segnalazione e una conseguente lesione della propria privacy, qualificando l’istanza come ostensione difensiva finalizzata a promuovere successive azioni giudiziarie per il nocumento subito. Il TAR Lazio, con la sentenza n. 10998/2026, nel respingere il ricorso, ha strutturato la propria decisione su due coordinate ermeneutiche fondamentali. Sotto un primo profilo, è stato rilevato il difetto di interesse e la carenza di buona fede procedimentale dei richiedenti, atteso che l’Amministrazione aveva tempestivamente fornito riscontro tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, rimasta tuttavia in giacenza e non ritirata per esclusiva negligenza dei destinatari. Sotto il profilo sostanziale, il Collegio ha esaminato il delicato punto di equilibrio tra il diritto di accesso difensivo e la tutela della riservatezza del terzo segnalante. Sebbene la giurisprudenza consolidata escluda la configurabilità di un diritto assoluto all’anonimato in capo a chi sollecita l’intervento della Pubblica Amministrazione, l’attivazione del modulo ostensivo di cui all’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 non può ridursi a un automatismo. La pronuncia richiama i vincolanti approdi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 4 del 2021, ribadendo che l’istanza non può fondarsi su formule stereotipate o su un generico riferimento a esigenze probatorie, occorrendo un rigoroso e specifico vaglio che dimostri l’indispensabilità e la strumentalità necessaria del dato richiesto rispetto alla situazione giuridica finale che si intende tutelare.
Il provvedimento esaminato consolida l’indirizzo restrittivo volto a prevenire l’utilizzo distorto dell’accesso documentale, configurandolo come argine rispetto ad azioni sorrette da finalità meramente emulative o ritorsive.

SENTENZA_10998_2026_TAR_LAZIO

Antonio Forte – Segretario comunale