(di Antonio Forte)

Il presidente del consiglio comunale, investito di una richiesta di convocazione ex articolo 39, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 o di norme statutarie equivalenti, è tenuto a un controllo formale. L’omessa convocazione è legittima solo per carenza del quorum soggettivo dei richiedenti o per palese illiceità, impossibilità o manifesta estraneità dell’oggetto alle competenze consiliari, rimanendo preclusa ogni valutazione sulla strumentalità o sull’intento ostruzionistico della richiesta.

Il DAIT, con il parere n.13622 del 27/4/2026, si pronuncia sul bilanciamento tra le prerogative ispettive dei consiglieri di minoranza e i poteri di convocazione dell’organo assembleare. Il caso sorge dall’istanza di alcuni gruppi consiliari che richiedevano la convocazione straordinaria del consiglio per discutere interrogazioni e mozioni; il sindaco si opponeva eccependo la natura ostruzionistica della richiesta e la presenza di un termine regolamentare interno per la risposta scritta. L’orientamento ministeriale, in linea con la giurisprudenza amministrativa, ribadisce che la convocazione su richiesta di un quinto dei consiglieri configura un obbligo vincolato. Chi presiede l’assemblea non dispone di discrezionalità politica o di sindacato di merito sui motivi dell’istanza. L’esame deve limitarsi alla verifica della legittimazione soggettiva dei firmatari. L’autonomia regolamentare dell’ente locale non può comprimere il nucleo essenziale del diritto di iniziativa consiliare, né l’organo di presidenza può negare la seduta adducendo la specialità dei procedimenti ispettivi. L’unica eccezione al dovere di iscrizione all’ordine del giorno attiene a profili di macroscopica illegittimità o assoluta estraneità per materia, la cui valutazione spetta comunque al consiglio nella sua interezza. Nel caso di specie, l’omesso richiamo testuale alla norma statale non inficia la validità della richiesta, dovendo prevalere il dettato statutario che impone la riunione entro venti giorni. Se il regolamento d’aula consente al consigliere di optare per la discussione orale, la presidenza è obbligata a fissare la trattazione nella prima seduta utile.

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https://dait.interno.gov.it/pareri/104245

Antonio Forte – Segretario comunale