Note a sentenza TAR, Campania, sez. Napoli, sez. II, nr. 3387/2026
La violazione del principio del legittimo affidamento e della buona fede nella gestione degli atti di gara paralizza le procedure pubbliche; per garantire acquisti vincolati alla ricerca scientifica, la trasparenza assoluta si impone come unico argine per evitare contenziosi inutili e liberare i ricercatori dal peso amministrativo.
Il Caso
Immaginate un ufficio di una piccola Stazione Appaltante, il RUP ha avuto mandato dal Suo richiedente di indire una gara di tutta fretta, pena la perdita del finanziamento.
Ma la fretta è cattiva consigliera, a volte!
Il RUP pubblica il disciplinare di gara 1.0, poi lo rimuove in silenzio sostituendolo con quello 1.1 contenente formule di calcolo diverse, e infine cerca di giustificare l’aggiudicazione nascondendosi dietro a un fittizio “errore materiale di calcolo” della Commissione giudicatrice.
Mesi di lavoro bloccati, aule di tribunale, progetti fermi.
Questa dinamica è esattamente quella esaminata in una recente e per certi versi clamorosa pronuncia del TAR Campania. Una condotta del genere, se applicata a un appalto ad alto tasso di innovazione scientifica, equivarrebbe a un vero e proprio sabotaggio del progresso.
Cosa c’è di nuovo
La sentenza n. 3387/2026 del TAR Campania smonta pezzo per pezzo questo “modus operandi”, ergendosi a vera e propria tesi e guida operativa per RUP e operatori economici. I giudici, supportati da una minuziosa verificazione informatica condotta dall’AGID, hanno incrociato file log e impronte temporali, accertando in modo incontrovertibile la gravissima condotta di una pubblica amministrazione che aveva pubblicato due lex specialis differenti a distanza di poche ore.
Il cuore della pronuncia, tuttavia, non è solo tecnologico, ma profondamente giuridico: fissa in modo granitico il perimetro del “Principio della fiducia” (art. 2 del nuovo Codice) e della tutela dell’affidamento e della “buona fede” (art. 5).
Il TAR sancisce che l’amministrazione non può calpestare le aspettative legittime degli operatori con comportamenti ambigui.
La regola della buona fede e della collaborazione non è più concepita come una mera raccomandazione astratta, ma si trasforma in una ferrea regola di validità dell’azione amministrativa, un vincolo bilaterale che impone trasparenza assoluta.
Spunti operativi
Di fronte a scelte che hanno carattere puramente scientifico, questa sentenza ci consegna indicazioni vitali per disinnescare la mina del contenzioso:
- Sigillare la lex specialis: Quando un acquisto è strettamente legato a un obiettivo di ricerca, la documentazione amministrativa deve essere chiara e, una volta in rete, inalterabile. Se si commette un errore prima della scadenza, si usa l’istituto della rettifica ufficiale. Mai sostituire “silenziosamente” i file sulle piattaforme sperando che il mercato non se ne accorga. I log di sistema e gli accessi HTTP lasceranno sempre tracce indelebili.
- Trasparenza come scudo difensivo: Ogni anomalia informatica o modifica documentale deve essere tracciata e tempestivamente comunicata a tutti gli attori in gioco. L’omessa comunicazione di un cambio in corsa costituisce una violazione diretta del principio di autovincolo e dell’obbligo di buona fede, esponendo l’ente a soccombenza certa in tribunale.
- Tutela dell’affidamento del mercato: Le aziende hi-tech che forniscono tecnologie avanzate ai nostri laboratori devono potersi fidare ciecamente della stazione appaltante. Operare con la massima lealtà procedurale è la vera chiave per ridurre i ricorsi strumentali e accelerare drasticamente la consegna delle strumentazioni, permettendo ai nostri ricercatori di continuare a fare la storia.
SLIDE -> Digital_Procurement_Trust
Stefano Oricchio – RUP per l’Istituto Italiano di Tecnologia. Abilitato alla professione forense.