La deroga procedurale non elimina il presidio su convenienza e sostenibilità
di Carmine Robert La Mura Segretario Comunale | Dottore Commercialista e Revisore dei Conti Enti Locali
MASSIMA
La costituzione di una società a partecipazione pubblica da parte di un ente locale non ricade nell’ambito applicativo dell’art. 5, commi 3 e 4, TUSP quando l’operazione è prevista da una espressa previsione legislativa; tuttavia, anche in tal caso, l’ente resta tenuto a presidiare nel tempo la convenienza economica, la sostenibilità finanziaria e l’assenza di oneri, diretti o indiretti, per la finanza comunale, mediante adeguato monitoraggio e ricognizioni periodiche ex art. 20 TUSP.
Analisi breve del caso
La deliberazione n. 3/2026/PASP della Sezione regionale di controllo per la Puglia riguarda la partecipazione del Comune di Minervino Murge alla costituzione della società veicolo “Acqua Comune”, nell’ambito della riorganizzazione del servizio idrico integrato pugliese.
Il Comune aveva acquisito e poi trasferito alla nuova società le azioni di Acquedotto Pugliese S.p.A., in attuazione della legge regionale Puglia n. 14/2024 e dell’art. 3, comma 2-ter, del d.l. n. 153/2024, come convertito, connesso all’affidamento del SII secondo il modello in house.
La Corte dei conti ricostruisce il quadro normativo e conclude che, proprio perché l’operazione poggia su una espressa previsione legislativa, essa non ricade nell’ambito dell’art. 5, commi 3 e 4, TUSP.
Il punto giuridico
La decisione è utile perché distingue con precisione due piani:
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piano procedurale, cioè l’onere di motivazione analitica e il controllo preventivo della Corte ai sensi dell’art. 5 TUSP;
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piano sostanziale e gestionale, cioè il dovere dell’ente di verificare nel tempo la sostenibilità economico-finanziaria dell’operazione.
La Sezione pugliese richiama infatti la funzione del controllo della Corte dei conti come presidio dei presupposti giuridici ed economici della scelta pubblica, prima che l’operazione produca effetti di diritto privato.
Ma aggiunge anche un passaggio importante: la deroga procedurale non significa “via libera senza conseguenze”, perché la sostenibilità va poi verificata con attenzione nelle ricognizioni periodiche ex art. 20 TUSP e nei sistemi interni di controllo. In altri termini, quando la costituzione di una società partecipata è imposta o comunque coperta da una previsione legislativa espressa, l’atto può non essere sottoposto al parere ex art. 5, commi 3 e 4, TUSP; resta però necessario monitorare ex post la sostenibilità finanziaria dell’operazione, perché l’esenzione procedurale non elimina il presidio sostanziale sul bilancio dell’ente ed adottando se del caso le azioni più opportune quali direttive volte a razionalizzare la spesa, incrementare le tariffe etc. tracciando la dimostrazione che che l’ente ha monitorato, contestato e, se necessario, adottato misure correttive specie nei casi di divergenze rispetto alle previsioni del piano economico finanziario .
Per i Comuni, il messaggio è molto concreto: non basta dire “lo prevede la legge”, bisogna poi dimostrare che la società funziona davvero senza trasformarsi in un costo occulto per l’ente.
La Corte invita espressamente il Comune a aggiornare la motivazione analitica nelle ricognizioni ex art. 20 TUSP e a prevedere un presidio specifico nei controlli interni sui risultati economico-finanziari della società veicolo.
Questo significa che il segretario comunale, insieme al responsabile finanziario, deve presidiare almeno tre fronti: andamento dei conti, rispetto del divieto di oneri per i Comuni soci, e coerenza tra piano economico-finanziario e risultati reali.
Nota Pratica
Se una società è costituita in forza di una legge speciale, non dare per archiviato il fascicolo: il controllo si sposta dal “prima” al “durante” e al “dopo”.
Se il piano economico-finanziario non è robusto o non è trasmesso, il rischio non è solo di metodo ma di sostanza: la Corte pretende monitoraggio e razionalizzazione.
Nei sistemi di controllo interno conviene inserire un alert specifico sulle società veicolo, soprattutto quando il loro equilibrio dipende da utili futuri o da flussi ancora non consolidati.
Le considerazioni contenute nel presente scritto sono frutto di elaborazione personale dell’Autore e non vincolano l’Ente di appartenenza. Il contributo ha natura divulgativa e non sostituisce consulenza legale o professionale in relazione a casi concreti.