In presenza di una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell’articolo 78 del TUOEL, la deliberazione della giunta comunale è validamente adottata anche con il solo voto favorevole del sindaco qualora lo statuto dell’ente computi i componenti astenuti ai fini del quorum strutturale ma non di quello funzionale, garantendo così la continuità dell’azione amministrativa.

Il parere del DAIT n. 39094 del 30 dicembre 2025 affronta il tema della legittimità delle decisioni assunte dall’organo esecutivo quando la quasi totalità dei suoi componenti sia colpita dall’obbligo di astensione previsto dall’articolo 78, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000. La fattispecie analizzata concerne un comune la cui giunta è composta dal sindaco e da due soli assessori, entrambi impossibilitati a partecipare alla votazione su una specifica proposta per un manifesto conflitto di interessi. Il quesito centrale riguarda la possibilità che il sindaco, unico membro legittimato all’espressione del voto, possa da solo perfezionare l’iter deliberativo dell’organo collegiale. L’analisi ministeriale muove dal necessario coordinamento tra la disciplina del Testo Unico e la potestà regolamentare e statutaria dell’ente. Nello specifico, lo statuto comunale in esame opera un rinvio interno, estendendo alla giunta le regole di funzionamento previste per il consiglio comunale. Tale apparato normativo locale stabilisce che il quorum strutturale, necessario per la validità della seduta, si raggiunge con la presenza della metà dei componenti assegnati, mentre il quorum funzionale per l’approvazione è ancorato al voto favorevole della maggioranza dei presenti. Un elemento determinante è individuato nella disciplina del computo degli astenuti: lo statuto, nel caso di specie, chiarisce che i componenti che si astengono concorrono alla formazione del numero legale per la costituzione della seduta, ma non devono essere conteggiati nel numero dei votanti ai fini della determinazione della maggioranza deliberativa. Ne consegue che, se gli assessori astenuti sono presenti in aula, la seduta risulta regolarmente costituita sotto il profilo strutturale. Parallelamente, il quorum funzionale deve essere parametrato esclusivamente sui membri non astenuti e dunque legittimati al voto. In tale scenario, il voto favorevole dell’unico componente residuo, il sindaco, soddisfa il requisito della maggioranza dei votanti richiesto dalla fonte statutaria. Tale esegesi non solo risulta aderente al dato testuale delle norme locali, ma appare l’unica compatibile con il principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione. Una lettura differente, che richiedesse una maggioranza basata sul totale dei presenti inclusi gli astenuti obbligatori, condurrebbe a una paralisi decisionale dell’organo esecutivo ogniqualvolta si manifesti un conflitto di interessi diffuso, ledendo irragionevolmente la funzionalità dell’ente locale e impedendo l’adozione di atti necessari alla collettività.