Massima

Nelle procedure di gara disciplinate dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, l’oscuramento dell’offerta tecnica per asseriti segreti tecnici o commerciali non può fondarsi sulla sola dichiarazione dell’offerente, ma richiede una valutazione autonoma, concreta e motivata della stazione appaltante sulla validità e pertinenza delle ragioni di riservatezza dedotte.
È pertanto illegittimo il provvedimento con cui il RUP recepisca in modo stereotipato la richiesta di oscuramento, senza un effettivo bilanciamento tra tutela della riservatezza e diritto di difesa del concorrente, specie quando l’ostensione integrale sia indispensabile per verificare la legittimità dei punteggi attribuiti e la sostenibilità dell’offerta aggiudicataria.

Il caso

La controversia riguardava la gara indetta dalla P.A.B. per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del parcheggio “Palazzo XXX”, alla quale avevano partecipato cinque operatori economici; la ricorrente, C.P. spa, si era classificata seconda, mentre l’aggiudicazione era andata ad xxxx S.p.A. per un importo complessivo di Euro 3.333.333,33 oltre IVA.
Dopo l’aggiudicazione, la seconda classificata ha impugnato le decisioni del RUP e il successivo diniego di accesso, lamentando che l’offerta tecnica dell’aggiudicataria fosse stata caricata sul portale in forma ampiamente oscurata, così da impedire la ricostruzione dell’iter valutativo della commissione e la verifica della regolarità, correttezza e ammissibilità dell’offerta stessa.
L’aggiudicataria aveva giustificato l’oscuramento richiamando in termini generici aspetti dell’organizzazione aziendale interna, rapporti con fornitori, know-how imprenditoriale, capacità economica e negoziale e caratteristiche tecnologiche degli strumenti utilizzati, mentre la stazione appaltante aveva accolto la richiesta con una formula standard identica anche per gli altri concorrenti.

Il TAR BOLZANO ha ritenuto illegittimo questo modus operandi, osservando che l’amministrazione si era appiattita acriticamente sulla dichiarazione dell’operatore economico senza svolgere alcuna istruttoria effettiva sulla sussistenza dei presupposti del segreto tecnico o commerciale.

Per tali ragioni il ricorso è stato accolto, con ordine alla Provincia di consentire l’accesso integrale, in forma non oscurata, all’offerta tecnica dell’aggiudicataria entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

In definitiva, la sentenza afferma che l’offerta aggiudicataria, una volta selezionata, assume una proiezione di interesse pubblico e non può essere schermata in blocco sulla base di formule generiche o stereotipate.

La presente nota non costituisce parere legale ma esprime un giudizio ragionato dell’autore

Link sentenza: https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_bz&nrg=202500263&nomeFile=202600004_01.html&subDir=Provvedimenti