Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2179/2026, chiarisce che la formazione del silenzio assenso è esclusa solo in caso di inconfigurabilità strutturale dell’istanza, ossia per mancanza di elementi essenziali, o per inconfigurabilità giuridica, laddove la fattispecie non sia sussumibile nel modello normativo per erronea qualificazione dell’istante. Tali ipotesi si distinguono dalle mere irregolarità o non conformità alla legge, le quali non impediscono il perfezionarsi del titolo tacito, fatta salva l’autotutela.

Il caso di specie trae origine dal ricorso di un privato contro la diffida di un comune pugliese a non dare corso a lavori edilizi, nonostante il decorso dei termini per il silenzio assenso su un’istanza di permesso di costruire. L’amministrazione eccepiva che l’intervento, ricadendo in zona di espansione non lottizzata, richiedesse un preventivo piano attuativo, configurando così un’ipotesi di inconfigurabilità giuridica dell’istanza diretta. Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza di primo grado, ha ribadito la prevalenza dell’orientamento che non richiede la conformità sostanziale dell’istanza alla normativa urbanistica quale presupposto per la formazione del silenzio assenso. In particolare, il Collegio ha precisato che il silenzio non si forma solo qualora l’istanza sia strutturalmente incompleta degli elementi essenziali o giuridicamente estranea al modello legale di riferimento. Siffatta forma di inconfigurabilità giuridica ricorre quando l’oggetto della domanda non è normativamente sussumibile nel paradigma del silenzio assenso, come accade per interventi soggetti a regimi speciali ovvero in ipotesi di valutazioni tecnico-discrezionali complesse.

Nel caso analizzato, i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto che il vincolo del piano attuativo non rendesse l’istanza giuridicamente inconfigurabile, bensì solo potenzialmente illegittima sotto il profilo del merito urbanistico. Pertanto, l’inerzia dell’amministrazione ha di fatto determinato il perfezionamento del titolo abilitativo, restando preclusa la possibilità di opporre la non conformità dell’intervento dopo la scadenza del termine procedimentale richiesto per la formazione del silenzio, se non attraverso l’esercizio dei poteri di autotutela, pur sempre nei limiti di legge.