L’adozione di un modulo procedimentale basato sul confronto competitivo tra preventivi, con indicazione del criterio per la selezione delle offerte, pur nell’ambito di un affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b), D.Lgs. 36/2023, determina l’insorgenza di un autovincolo in capo alla stazione appaltante che impone il rispetto delle regole di gara e dei principi di parità di trattamento.

È quanto stabilisce la sentenza n. 2078/2026 del TAR Campania, che ribadisce che la natura sostanziale della procedura competitiva prevale sulla veste formale dell’affidamento diretto. Nel caso di specie, un comune campano aveva avviato un affidamento per il servizio di conferimento della frazione organica ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 36/2023, decidendo tuttavia di procedere non tramite una scelta fiduciaria pura, ma attraverso la consultazione di quattro preventivi da confrontare secondo il criterio, prestabilito nella lex specialis, del minor prezzo. Tale scelta amministrativa, confermano i giudici di prime cure, configura un’ipotesi di autovincolo: una volta che l’amministrazione decide di strutturare l’affidamento come una gara di fatto, è tenuta a rispettarne i canoni di trasparenza e oggettività tipici delle procedure selettive.

Appurato ciò, il punto focale della controversia risiede nell’esclusione della società ricorrente, che peraltro aveva presentato il ribasso più vantaggioso. L’amministrazione aveva motivato l’estromissione asserendo l’omessa indicazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza nell’offerta economica, elementi che l’art. 108, comma 9, del Codice prescrive a pena di esclusione e che non sono suscettibili di soccorso istruttorio. Tuttavia, l’istruttoria processuale ha smentito tale ricostruzione fattuale. È emerso che l’operatore aveva regolarmente caricato sulla piattaforma telematica un file sottoscritto digitalmente contenente proprio la specifica analitica di tali costi, in piena conformità a quanto richiesto dalla lettera di invito.

Il Tribunale amministrativo ha dunque censurato l’operato della stazione appaltante, rilevando come l’amministrazione sia incorsa in un palese travisamento dei fatti e in una violazione del principio di proporzionalità. Non può essere sanzionato un operatore che ha adempiuto all’onere dichiarativo solo perché il dato non è stato inserito in uno specifico campo della piattaforma o perché l’ufficio non ne ha visionato correttamente gli allegati tecnici. In un contesto di confronto competitivo (e non di affidamento diretto, come solo formalmente previsto dagli atti procedimentali), l’esclusione basata su un formalismo documentale che ignora la sostanza dell’offerta depositata contrasta con il principio del risultato, pilastro del Codice dei contratti, che impone di privilegiare l’efficienza e la selezione del miglior contraente possibile. Risultato finale? il Collegio ha annullato l’aggiudicazione e ha disposto il subentro della ricorrente.