La stazione appaltante che riceve una dichiarazione di equivalenza del contratto collettivo applicato rispetto a quello indicato nella lex specialis ha l’obbligo giuridico di procedere alla verifica effettiva e motivata di tale fungibilità prima dell’aggiudicazione, non potendo limitarsi a un recepimento acritico delle dichiarazioni rese dall’operatore economico, pena l’illegittimità del provvedimento per difetto di istruttoria.

Lo conferma il TAR Puglia con la sentenza n. 388/2026, intervenendo in una controversia originata dall’impugnazione degli atti di gara per la concessione del servizio di illuminazione votiva, in cui la società seconda classificata ha censurato l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata per il mancato vaglio istruttorio circa l’equivalenza del CCNL dichiarato da quest’ultima.

Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 11 del Codice dei Contratti Pubblici. La stazione appaltante aveva infatti individuato come riferimento il CCNL Metalmeccanico-Artigiano, mentre l’aggiudicataria ha indicato, in sede di offerta, l’applicazione del contratto CISAL AMPIT 7950, corredato da una generica dichiarazione di equivalenza. Il Collegio osserva come, nonostante la facoltà di deroga concessa alle imprese per ragioni organizzative, la Pubblica Amministrazione è investita del dovere inderogabile di verificare la congruità delle tutele offerte. Tale adempimento, lungi dal risolversi in una mera formalità, assume carattere obbligatorio e deve precedere temporalmente la determinazione di affidamento.  

L’analisi dei giudici leccesi si sofferma significativamente sull’impatto del D.Lgs. n. 209/2024, il cosiddetto “Decreto Correttivo”, che ha ulteriormente precisato le modalità di tale verifica attraverso il rinvio alle procedure di cui all’articolo 110 del Codice. Queste disposizioni confermano che la stazione appaltante non può restare inerte dinanzi alla dichiarazione dell’operatore, ma deve acquisire elementi documentali certi per attestare che il contratto applicato non sia peggiorativo rispetto a quello indicato nel bando. Nel caso di specie, l’omissione totale di tale passaggio istruttorio, non risultando traccia di verifiche né nei verbali di gara né nella determina conclusiva, configura un vizio di legittimità insanabile. La sentenza sancisce dunque l’annullamento dell’aggiudicazione con obbligo per l’ente di rieditare il potere, procedendo prioritariamente a una rigorosa valutazione comparativa dei CCNL interessati.