Il tema è quello della c.d. malapractice medica ovvero della responsabilità gravemente colposa del professionista medico dipendente di una azienda ospedaliera. La Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Puglia – ordinanza n.11/2026 – è chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di condanna di pagamento a carico di un medico a seguito del danno patito, in quanto la somma è già stata corrisposta, da parte dell’Azienda Ospedaliera di Taranto a titolo di risarcimento danno nei riguardi di un paziente.
Ciò che qui rileva è la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento alla tipizzazione della colpa grave di cui all’articolo 1, comma 1 della Legge 1/2026 per contrasto con gli artt. 3, 32 e 97, comma 2 della Costituzione. L’attuale riformulazione del comma 1 declina così l’elemento soggettivo:”Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento”.
Il Collegio evidenzia come tale riformulazione “appaia modellata su un paradigma di condotta riferita all’azione amministrativa propriamente detta, ovvero quella procedimentale che si estrinseca nell’adozione di atti e provvedimenti”. Se infatti la violazione di norme di diritto impinge sugli atti, il travisamento dei fatti impinge sul procedimento. Resta dunque esclusa la condotta.
Il Collegio nemmeno ritiene fondato il tentativo, evidentemente forzato, del pubblico ministero di sovrapporre la violazione delle leges artis alla violazione manifesta delle norme di diritto. Stesso dicasi per il travisamento del fatto. Nasce da ciò l’impulso del Collegio alla pregiudiziale, diversamente dovendosi escludere la responsabilità medica per difetto dell’elemento psicologico come ridisegnato dalla Legge 1/2026. In altre parole, il fatto che il legislatore non abbia ricompreso nell’ambito della responsabilità amministrativa, la condotta gravemente colposa del professionista medico, ha come diretta conseguenza l’esclusione della perseguibilità della condotta stessa.
La soluzione? De iure condendo.
Nell’attesa gettiamo un altro sasso nello stagno. La Legge 1/2026 tipizza l’elemento soggettivo in difetto della previsione della condotta, laddove l’articolo 2, comma 3 del codice dei contratti che disciplina uno dei tre super principi, ovvero quello della fiducia, richiama espressamente nella tipizzazione della colpa grave, la violazione delle regole di prudenza, perizia e diligenza.
Considerato che la legge Foti è norma di portata generale e che da essa il giudice contabile non potrà discostarsi mentre la contrattualistica pubblica è norma di settore di portata speciale, viene da domandarsi come sia risolvibile il rapporto tra le due, se in termini di integrazione o di elisione. Si potrebbe ipotizzare che la Consulta, chiamata a dirimere la pregiudiziale di cui sopra, si esprima sulla declinazione della colpa grave in termini esemplificativi ma non esaustivi. Vale tuttavia la pena rammentare che quell’ombrello rappresentato dalla storica sentenza della Corte Costituzionale n.132/2024, sebbene fosse stato aperto allo scopo di riconoscere la legittimità costituzionale ad uno specifico istituto quale quello dello scudo erariale, già dettava i crismi per l’auspicata riforma della responsabilità amministrativa che sarebbe dovuta subentrare allo scadere della vigenza dello scudo erariale. In quest’ottica pare molto difficile che la Corte Costituzionale possa contraddirsi.
La soluzione? De iure condendo