Da qualche giorno tra gli operatori del settore sta destando falsa preoccupazione quanto è stato ribadito dalla Corte dei Conti Sezione regionale di controllo delle Marche (deliberazione n. 52/2023 depositata il 20 marzo) circa la corretta contabilizzazione dei mutui secondo quanto previsto dalle regole dell’armonizzazione contabile. Chiariamo subito un passaggio: la Corte dei Conti non ha stabilito nulla di nuovo, ha soltanto evidenziato come nella gestione contabile delle fonti di finanziamento degli Enti, sia necessario porre attenzione alla corretta contabilizzazione dell’indebitamento ed in particolare dei mutui accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti che “godono” o “soffrono” di un trattamento contabile differenziato rispetto alle regole generali disciplinate dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D.lgs n. 118/2011. Veniamo con ordine ricordando cosa prevede il principio contabile sopra citato in merito alla contabilizzazione dei mutui. Punto 3.18: “Un’entrata derivante dall’assunzione di prestiti è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o prestito (anche obbligazionario, ove consentito dall’ordinamento) o, se disciplinata dalla legge, a seguito del provvedimento di concessione del prestito. L’accertamento è imputato all’esercizio nel quale la somma oggetto del prestito è esigibile (quando il soggetto finanziatore rende disponibile le somme oggetto del finanziamento). Generalmente, nei mutui tradizionali la somma è esigibile al momento della stipula del contratto o dell’emanazione del provvedimento. Considerato che, nel rispetto del principio della competenza finanziaria, i correlati impegni relativi alle spese di investimento sono imputati all’esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili, l’inerenza tra l’entrata accertata a titolo di indebitamento e la relativa spesa finanziata è realizzata attraverso appositi accantonamenti al fondo pluriennale vincolato (rinvio al principio di cui al punto 5.4). Nel caso in cui le leggi consentano agli enti di indebitarsi in relazione ad obbligazioni già scadute contabilizzate in esercizi precedenti non si dà luogo all’istituzione del fondo pluriennale vincolato. Nei casi in cui la Cassa Depositi e Prestiti (o altro istituto finanziatore), rende immediatamente disponibili le somme oggetto del finanziamento in un apposito conto intestato all’ente, le stesse si intendono immediatamente esigibili (e danno luogo a interessi attivi) e devono essere accertate e riscosse. Pertanto, anche in tali casi, l’entrata è interamente accertata e imputata nell’esercizio in cui le somme sono rese disponibili. A fronte dell’indicato accertamento, l’ente registra, tra le spese, l’impegno ed il pagamento riguardanti il versamento dei proventi del prestito al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. Il mandato emesso per la costituzione del deposito bancario è versato in quietanza di entrata nel bilancio dell’ente, consentendo la rilevazione contabile dell’incasso derivante dal prestito. A fronte dell’impegno per la costituzione del deposito bancario, si rileva, imputandolo sempre al medesimo esercizio, l’accertamento delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito.” Sulla base di tali regole, la corte, nell’analizzare i Rendiconti 2019 e 2020 di un comune marchigiano ha evidenziato come tali regole contabili escludono la reimputazione degli accertamenti delle entrate derivanti dall’accensione di mutui e prevedono, semmai, soltanto la reimputazione degli impegni di spesa di investimento con essi finanziati, movimentando, ove ne ricorrano i presupposti, il Fpv o, altrimenti, facendo confluire le somme non impegnate tra le quote vincolate del risultato di amministrazione. È, infatti, indicato che nei casi in cui la «Cassa depositi e prestiti (o altro istituto finanziatore)» renda le somme mutuate «immediatamente disponibili» in «apposito conto intestato all’ente” mutuatario, le stesse si intendono “immediatamente esigibili» e «devono essere accertate e riscosse». Pertanto, anche in tali casi, l’entrata è «interamente accertata e imputata nell’esercizio in cui le somme sono rese disponibili» e «a fronte dell’indicato accertamento, l’ente registra, tra le spese, l’impegno ed il pagamento riguardanti il versamento dei proventi del prestito al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. Il mandato emesso per la costituzione del deposito bancario è versato in quietanza di entrata nel bilancio dell’ente, consentendo la rilevazione contabile dell’incasso derivante dal prestito. A fronte dell’impegno per la costituzione del deposito bancario, si rileva, imputandolo sempre al medesimo esercizio, l’accertamento delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito», a tal fine movimentando, rispettivamente, le uscite del Titolo III e le entrate del Titolo V. L’ente infatti, in sede di istruttoria, aveva precisato che precisato che, al momento della sottoscrizione del mutuo, è stato registrato un “accertamento di entrata al Titolo VI” ed un “impegno al Titolo II della spesa” e che di tale accertamento e di tale impegno “non è stata trovata traccia” in quanto “è stata spostata l’esigibilità sia dell’entrata che dell’uscita all’esercizio 2020 in cui si sono concretizzati i primi incassi e pagamenti in conto mutui”. Viene ulteriormente riferito che, pur non essendo la suddetta somma fisicamente affluita nel conto corrente di tesoreria comunale, tuttavia, la Cassa depositi e prestiti s.p.a., a differenza di tutti gli altri istituti bancari, “eroga tutta la somma finanziata alla sottoscrizione, mettendo la stessa su un conto corrente attivo intestato all’Ente il cui prelievo è subordinato alla presentazione all’istituto di tutta la documentazione inerente i SAL” e, pertanto, facendo (erronea) applicazione dell’Esempio n. 9 (anziché dell’Esempio n. 8) dell’All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, “non è stato effettuato accertamento/incasso al conto “Prelievo da depositi bancari” e contestuale impegno/pagamento al conto “Versamenti a depositi bancari””. Secondo la corte tali giustificazioni, infatti, danno conferma dell’erronea contabilizzazione della suddetta entrata da mutuo, la quale sarebbe dovuta avvenire non secondo le modalità descritte dall’Esempio 9/a) (concernente le scritture riguardanti la diversa fattispecie del “Prestito Investimenti Fondi Europei” della Cassa depositi e prestiti s.p.a. concesso dopo l’assegnazione dei contributi UE da parte della Regione”) o dall’Esempio 9/b (concernente le scritture riguardanti un “Prestito Investimenti Fondi Europei” della Cassa depositi e prestiti s.p.a. concesso prima dell’assegnazione dei contributi UE da parte della Regione”), ma secondo quelle descritte dal § 3.18 e dall’Esempio n. 8) dell’All. 4/2 cit., in base ai quali “Un’entrata derivante dall’assunzione di prestiti è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o prestito“, imputando l’accertamento all’esercizio nel quale “la somma oggetto del prestito è esigibile” (ossia, “quando il soggetto finanziatore rende disponibile le somme oggetto del finanziamento”). Generalmente, “nei mutui tradizionali la somma è esigibile al momento della stipula del contratto”. L’inerenza tra l’accertamento dell’entrata proveniente dall’accensione del mutuo ed i correlati impegni di spesa di investimento con essa finanziati va garantita attraverso la corretta movimentazione, ove ne ricorrano i presupposti, del FPV. Ecco di seguito, quale promemoria per tutti i colleghi, le scritture da effettuare in contabilità riguardanti un prestito ordinario della Cassa depositi e prestiti Spa secondo l’esempio n. 8 appendice all’allegato 4/2 in esame. In data 15\07\2013 un comune stipula un contratto di prestito ordinario con la Cassa depositi e prestiti per euro 1.000.000. L’erogazione del prestito avviene in una o più soluzioni, a partire dalla data di perfezionamento del contratto, sulla base della richiesta dell’ente beneficiario dalla quale risultino analiticamente la natura e gli importi delle spese sostenute. Sulla quota del prestito non erogata la Cassa depositi e prestiti spa riconosce all’ente una somma, corrisposta con cadenza semestrale, calcolata sulla base dell’importo non erogato e di un tasso di interesse opportunamente disciplinato. All’esempio si applicano i principi applicati della contabilità finanziaria 3.18, 3.20, 3.21 e 5.6: ….omissis…. In contabilità finanziaria il 16\07\2013 vengono prodotte le seguenti scritture 1) Accertamento con imputazione all’esercizio 2013 e emissione della relativa reversale per euro 1.000.000 a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti – SPA); 2) Impegno con imputazione all’esercizio 2013, e relativa e liquidazione e emissione del mandato, per euro 1.000.000, riguardante la costituzione del deposito bancario al codice voce U.3.04.07.01.000 (Versamenti a depositi bancari). Il mandato è versato in quietanza di entrata nel bilancio dell’ente, ai fini della reversale di cui al punto 1); 3) Accertamento con imputazione all’esercizio 2013, per euro 1.000.000, delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito al codice E.5.04.07.01.000 (Prelievi da depositi bancari); 4) Impegno, con imputazione agli esercizi successivi, delle spese relative all’ammortamento del prestito, sulla base del piano di ammortamento previsto nel contratto con la Cassa depositi e prestiti spa, ai codici U.1.07.05.04.003 “Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine” e U.4.03.01.04.003 “Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti – SPA”.. Naturalmente, gli enti hanno la facoltà di istituire più unità elementari di bilancio, codificate U.3.04.07.01.000 (Versamenti a depositi bancari), e E.5.04.07.01.000 (Prelievi da depositi bancari), intestate ai distinti conti di depositi A seguito delle singole quote di erogazione del prestito, saranno emesse le reversali riguardanti l’accertamento di cui al punto 3). Per le scritture in contabilità economico-patrimoniale, si rinvia all’esempio n. 8 del principio applicato di cui all’allegato n. 4/3. Andrea Bufarale Share on FacebookTweetFollow usSave Navigazione articoli Corte dei Conti. Condanna per danno alla società di riscossione per la tardività degli accertamenti RUP responsabile della mancata riscossione degli oneri concessori (M. Lucca)