Come è noto, l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è in gran parte posta in capo agli enti locali quali soggetti attuatori delle misure e dei progetti assegnati: ciò richiede una piena consapevolezza da parte di ogni ente locale della complessità dell’azione amministrativa che viene richiesta per raggiungere gli obiettivi assegnati dal piano stesso. Negli enti di maggiori dimensioni, con settori strutturati e personale presente in maniera stabile e continuativa, dotato di strumenti informatici e risorse umane adeguate, la pur innegabile difficoltà consistente nel destreggiarsi tra le mille indicazioni operative di manuali, linee guida, decreti legge, circolari e piattaforme ministeriali, può essere affrontata e gestita. Diversa è la situazione nei piccoli enti: i comuni sotto i 5000 abitanti, solitamente strutturati sui tre settori tradizionali (tecnico, amministrativo, finanziario), che raramente possono contare su personale a tempo pieno e che più spesso ricorrono a personale in regime di utilizzo congiunto con altri comuni o a contratti di c.d. “scavalco d’eccedenza”, hanno necessità di semplificare procedure e modalità di attuazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile, adottando soluzioni adatte alla realtà organizzativa in cui si muovono ma, nel contempo, garantendo la piena rispondenza dei controlli alle disposizioni normative di riferimento. Il sistema dei controlli, che per gli enti locali è disciplinato nel D. lgs. 267/2000, art. 49 e art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, è affidato ai singoli responsabili (controlli di regolarità amministrativa preventivi e successivi), all’organo di revisione del conto e al segretario comunale (controlli di successivi regolarità amministrativa). Tra questi, tuttavia, il segretario comunale, figura tradizionalmente presente nell’organizzazione comunale, ha compiti rivolti a garantire la legittimità dell’azione amministrativa a tutto tondo, come previsto dall’art. 97 del D.Lgs. 267/2000: è chiaro quindi che il segretario riveste un ruolo fondamentale nell’implementazione del particolare sistema di controlli PNRR ed è chiamato a supportare il personale degli enti più piccoli in questo ambito. In questa ottica va letta l’immissione, a luglio 2022, del contingente di nuovi segretari comunali vincitori del sesto corso-concorso ministeriale, a copertura delle sedi comunali con popolazione inferiore a 3 mila abitanti; parimenti in questo spirito vanno interpretate le ulteriori misure in tema di segretari comunali, come quella di cui alla legge di bilancio 2023 (legge 197/20222 art. 1 commi 825/828) – che, dal 2023 e per tutta la durata del PNRR, supporta i comuni fino a 5 mila abitanti consentendo l’utilizzo dei fondi di cui al comma 5 dell’art. 31-bis del DL 152/2021 per sostenere la spesa relativa al trattamento economico del segretario comunale – nonché quella di cui all’art. 12-bis del DL 4/2022 come conv. in legge 25/2022, che consente ai neo-segretari di coprire sedi fino a 5 mila abitanti. La correlazione, dunque, tra attuazione del PNRR e presenza del segretario comunale è chiara, ed è volta, tra l’altro, a garantire che, sul piano dei controlli concomitanti e successivi di regolarità amministrativa e contabile, la struttura organizzativa possa contare su una figura di coordinamento che faciliti la risoluzione delle problematiche, tenendo conto soprattutto della ridotta dimensione dell’ente. In questo spirito sono stati elaborati i documenti che vengono indicati in calce: si tratta di un primo sistema di controlli interni, pensato per le dimensioni organizzative di piccoli comuni, corredato da indicazioni pratiche e modulistica editabile, che mira ad attuare quanto richiesto dalla normativa in materia, e quindi a fornire strumenti pratici per costruire un sistema organizzativo interno (c.d. “governance”) che coordini i tre principali soggetti coinvolti nell’attuazione di milestone e target del PNRR: ufficio finanziario, ufficio tecnico, segretario comunale. Essi dovranno assicurare l’implementazione delle modalità di contabilizzazione derogatorie delle risorse del PNRR, il rispetto delle scadenze di rendicontazione, e nel contempo garantire i controlli di regolarità fondamentali per rilevare tempestivamente irregolarità gestionali o gravi deviazioni da obiettivi implementare il sistema informativo con cui garantire la tracciabilità contabile ex D.M. MEF 11 ottobre 2021, con l’obiettivo di assicurare la piena tracciabilità dei flussi finanziari ed il puntuale rispetto del vincolo di destinazione impresso sulle risorse incluse nel PNRR, prevedendo una precisa misura di controllo interno delle risorse finanziarie garantire la tracciabilità informativa interna, con l’obiettivo di fornire flussi informativi tempestivi in relazione ad ogni progetto, tracciando appositamente le comunicazioni con apposite codifiche/fascicolazioni all’interno del sistema gestionale di comunicazione (protocollo); garantire la tracciabilità informativa esterna, in attuazione dell’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, paragrafo 2, che impone ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione di rendere nota l’origine degli stessi e assicurarne la visibilità, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico (utilizzo emblema Next Generation Eu, effettuazione delle ordinarie pubblicazioni in amministrazione trasparente, creazione della nuova sezione del sito istituzionale denominata “Attuazione misure PNRR”) inserire nei regolamenti sui controlli interni e le direttive in tema di controlli successivi di regolarità contabile e amministrativa PNRR in capo al Segretario comunale, al fine di consentire l’assolvimento tempestivo delle verifiche su tutti gli atti di gestione adottati dal comune in qualità di soggetto attuatore del PNRR (rif.: Circolare MEF 30 del 11/8/2022 che impone: la corretta perimetrazione contabile in entrata ed in uscita in coerenza al DM 11.10.2021; la presenza del CUP oltre che del CIG; il rispetto, nell’ambito delle procedure di affidamento, dei principi trasversali previsti dal Regolamento n. 241/2021 (parità di genere, protezione e valorizzazione dei giovani, superamento dei divari territoriali); la verifica delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio in merito all’assenza di conflitti di interesse e situazioni di incompatibilità; la presenza di documentazione utile all’individuazione del titolare effettivo del soggetto esecutore dell’intervento; il rispetto del principio del divieto del doppio finanziamento ) Il “sistema” proposto è perfettibile, ha preso spunto da quanto fatto in comuni più grandi e da quanto messo a disposizione dai segretari generali che ivi operano (ad esempio: https://www.segretaricomunalivighenzi.it/archivio/anno-2023/gennaio/bonanno-governo-locale-3-2023-controlli-interni-e.pdf e https://www.segretaricomunalivighenzi.it/modelli-e-schemi/pnrr-1/schemi-operativi-per-le-misure-organizzative-degli-enti-locali ); darà prova di se’ sul campo, nell’utilizzo concreto in comuni di 500, 800 abitanti, con quattro dipendenti e diversi progetti PNRR da gestire. Valeria Avaltroni, Segretario comunale 1 – ANTIRICICLAGGIO – PROPOSTA DI GIUNTA 2 -ANTIRICICLAGGIO – ALLEGATO A 3 – ANTIRICICLAGGIO – ALLEGATO B 4 – PROPOSTA DI GIUNTA 5 – ALLEGATO A – MISURE ORGANIZZATIVE PNRR 6 – CHECK LIST AUTOCONTROLLO AFFIDAMENTO 7 – CHECK LIST AUTOCONTROLLO PROCEDURA DI SPESA 8 – CHECK LIST CONTROLLO AMM CONT SUCCESSIVO MODULO N. 1 – dichiarazione assenza doppio finanziamento MODULO N. 2 – DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO INTERESSI P.O. MODULO N. 3 – DICHIARAZIONE RUP ASSENZA CONFLITTO SINGOLA PROCEDURA MODULO N. 4 – DICHIARAZIONE RISPETTO DIVIETO PANTOUFLAGE OPERATORE ECONOMICO MODULO N. 5 – DICITURE CONTRATTI ANTI PANTOUFLAGE MODULO N. 6 – DICHIARAZIONE RISPETTO DIVIETO PANTOUFLAGE DIPENDENTI CESSATI MODULO N. 7 – DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO MODULO N. 8 – DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO ASSENZA CONFLITTO SINGOLA PROCEDURA Share on FacebookTweetFollow usSave