TAR Lazio 01779/2023 I limiti che l’ordinamento prevede all’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato sono di due categorie: i) eccezioni relative (art. 5-bis, comma 1 e comma 2, D.Lgs. n. 33 del 2013 cit.); ii) eccezioni assolute (art. 5-bis, comma 3, D.Lgs. n. 33 del 2013 cit.). Nell’ipotesi delle eccezioni relative (in cui rientra la necessità di evitare un “pregiudizio concreto” alla tutela dell’interesse pubblico riguardante sicurezza, difesa e relazione internazionali) il legislatore non ha previsto, a monte, una scala valoriale in cui è collocato con priorità ontologica o con una prevalenza assiologica un interesse rispetto ad un altro. In presenza di una ipotesi di eccezione relativa è quindi rimesso all’Amministrazione effettuare un adeguato e proporzionato bilanciamento degli interessi coinvolti, bilanciamento da svolgersi in concreto tra l’interesse pubblico alla conoscibilità e il danno all’interesse-limite, pubblico o privato, alla segretezza e/o alla riservatezza, secondo i criteri del cd. harm test (o test del danno: dove si preserva l’interesse antagonista senza sacrificare del tutto l’esigenza di conoscibilità, anche parziale, nell’interesse pubblico) o del c.d. “public interest test” o “public interest override”, dove occorre valutare se sussista un interesse pubblico al rilascio delle informazioni richieste rispetto al pregiudizio per l’interesse-limite contrapposto (vedi gli spunti contenuti in TAR Campania, Salerno, Sez. III, 14 giugno 2022, n. 168). Viceversa nelle ipotesi delle eccezioni assolute (in cui rientrano ad esempio i “casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge” e i casi di cui all’art. 24, comma 1, L. n. 241 del 1990) “il legislatore ha operato, a monte, una valutazione assiologica di determinati interessi ritenuti degni di protezione massima e pertanto li ha ritenuti superiori rispetto alla conoscibilità diffusa dei dati, delle informazioni e dei documenti amministrativi. In presenza di un’ipotesi di eccezione assoluta, l’amministrazione è pertanto tenuta ad esercitare un “potere vincolato, che deve essere necessariamente preceduto da un’attenta e motivata valutazione in ordine alla ricorrenza, rispetto alla singola istanza, di una eccezione assoluta e alla sussunzione del caso nell’ambito dell’eccezione assoluta, che è di stretta interpretazione”, fermo restando che “le eccezioni assolute … non sono preclusioni assolute” dal momento che l’interprete dovrà comunque valutare la volontà del legislatore di fissare in determinati casi limiti più stringenti all’accesso civico generalizzato”. (TAR Campania, Salerno cit.) Ciò comporta che il rapporto tra eccezioni relative e eccezioni assolute va calibrato nel senso che, laddove le ragioni delle eccezioni assolute (previste, peraltro, per l’accesso documentale ai sensi degli articoli 22 e ss. della L. n. 241 del 1990 e 53 del D.Lgs. n. 50 del 2016) siano venute meno, rimangono comunque ferme le eccezioni relative di cui all’art. 5-bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 33 del 2013, sicché l’accesso civico generalizzato dovrà essere valutato alla luce di queste ultime disposizioni. E’ lo stesso art. 5 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33 del 2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, a richiamare i limiti al diritto di accesso “inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990” (secondo l’art. 5-bis comma 3, infatti, “Il diritto di cui all’articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990”). Quest’ultima norma demanda alle Pubbliche Amministrazioni l’individuazione, mediante regolamento, delle categorie di documenti sottratti all’accesso. Share on FacebookTweetFollow usSave Navigazione articoli Accesso agli atti. La PA deve valutare la fondatezza della opposizione del controinteressato