di Massimo Asaro La Commissione giudicatrice, organo di natura prettamente tecnica, di esame e valutazione delle offerte formulate dai concorrenti nell’ambito di una gara ha anche il potere di riesame delle proprie attività e dei propri giudizi. La sua attività si esaurisce soltanto con l’approvazione del suo operato da parte dei competenti organi dell’Amministrazione appaltante, mediante l’adozione del provvedimento di aggiudicazione. Fino a tale momento la Commissione conserva il potere di riesaminare l’operato al fine di emendarlo da eventuali errori. Il riesame avviene su richiesta del RUP anche a seguito di contestazioni ricevute dai concorrenti. Cons. Stato, Sez. III, sent. 28/09/2020 n. 5662 (link). Share on FacebookTweetFollow usSave Navigazione articoli La riservatezza dell’offerta economica è posta a tutela dell’imparzialità dell’azione amministrativa Danno erariale al dirigente che non scorrendo la graduatoria crea aggravio di spesa