(SF) Alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Lombardia (deliberazione e video sintesi in fondo alla pagina) vengono posti due quesiti: 1) il riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 d.lgs. 267/2000, già riconosciuto a seguito di soccombenza in una causa, può estendersi anche alle spese legali sostenute dall’Ente per la resistenza in giudizio? 2) Può l’Ente attivare azioni di recupero per imputare tutte le spese degli e gli oneri ai componenti della Giunta, resistenti e risultati soccombenti all’esito del giudizio? I giudici contabili, proprio a seguito dalla formulazione del quesito rilevano all’Ente l’inadempienza consistente nel mancato impegno delle somme all’atto del conferimento dell’incarico legale e affermano in modo risoluto “Il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, derivante da sentenza esecutiva, per le spese legali che il comune è stato condannato a rifondere alla controparte vittoriosa non può estendersi alla diversa fattispecie di debito derivante dall’acquisizione del servizio legale di difesa in giudizio del comune rimasto soccombente. teso della deliberazione VIDEO SINTESI DEL PROVVEDIMENTO Share on FacebookTweetFollow usSave Navigazione articoli Acquisizione sanante antecedente la dichiarazione di dissesto: la competenza è dell’OSL. Milazzo. Il Comune non risponde per l’assenza dei controlli in considerazione dello stato di dissesto e deficitarietà organizzativa ereditati