(Mariagiovanna Micalizzi) Con la sentenza n. 15 del 5 agosto 2020, il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, definisce il contrasto giurisprudenziale che ha sinora investito la competenza dei provvedimenti di acquisizione sanante, ergo occupazione illegittima ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001. La Plenaria, in funzione nomofilattica, aderisce all’opzione ermeneutica secondo la quale ogni atto o fatto di gestione capace di generare delle poste passive di bilancio, quindi un’obbligazione in capo all’Ente, come può essere l’occupazione acquisitiva, rientra nella competenza dell’Organismo Straordinario di liquidazione (e non della gestione ordinaria dell’Ente locale) quante volte questo risulti consumato prima dell’approvazione del rendiconto della gestione ex art. 256, comma 11 T. U. E. L, pur se accertato, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data, come specifica l’art. 5, comma 2, D.L. n. 80-2004 (convertito con L. n. 140-2004) (cfr. conforme, Cons. Stato, Sez. IV, 8 luglio 2019, nn. 4737 – 4741, 4760 e 4776). La sentenza in commento, nel riformare la statuizione del T. A. R. Basilicata – Potenza, Sez. I, 19 maggio 2018, n. 340, riprendendo i principi di equità nel trattamento dei creditori enunciati dalla Corte costituzionale n. 154/2013, è di particolare rilievo pratico per due immediate conseguenze: è attribuita all’OSL non solo la competenza della gestione contabile, ma altresì quella amministrativa del fatto ablatorio della proprietà privata in quanto idoneo a generare poste debitorie, purché pregresso alla dichiarazione di dissesto. sono attratte alla dichiarata competenza tutte le obbligazioni immediatamente derivanti dall’occupazione, pur se sorte successivamente alla dichiarazione di dissesto dell’Ente in quanto immediatamente discendenti dalla stessa dal punto di vista causale e funzionale. In definitiva i Giudici di Palazzo Spada in funzione nomofilattica, confermano la natura costitutiva di obbligazioni del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del T.U. Espr. ( cfr. Ad. Pl. 20 gennaio 2020, n.l 2), nonché la sua efficacia pro-futuro, e attraggono alla competenza dell’OSL anche l’eventuale adozione del provvedimento ( gestione amministrativa) ove siano accertati positivamente atti e fatti gestori che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell’area, nonché all’utilizzazione “di un bene immobile per scopi di interesse pubblico“. Ne discende che in sede di ottemperanza, come meglio si evince in sentenza, la competenza all’adozione formale del provvedimento di acquisizione sanate ex art. 42-bis del T.U.ESPR. è dell’OSL e non della gestione ordinaria, se detto provvedimento ex art. 42-bis è pronunciato entro il termine di approvazione del rendiconto della Gestione Liquidatoria e si riferisce a fatti di occupazione illegittima anteriori al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. testo della decisione Share on FacebookTweetFollow usSave Navigazione articoli Spetta all’OSL l’ammissibilità dei debiti fuori bilancio dopo il dissesto Corte dei Conti: il debito fuori bilancio non si estende alle spese legali di difesa in giudizio (video sintesi)