(di Antonio Forte)

L’obbligo dell’agente della riscossione di integrale e tempestivo riversamento all’ente impositore delle somme incassate costituisce principio generale di contabilità pubblica inderogabile, che esclude l’applicabilità della compensazione legale civilistica e dello ius ritentionis a garanzia di controcrediti; la tolleranza dell’ente non elide la titolarità pubblica delle entrate né il dolo nella condotta appropriativa del concessionario.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria, con la sentenza n. 20/2026, ha affermato la responsabilità erariale a titolo doloso della società concessionaria in house e del relativo amministratore per il mancato riversamento al comune dei proventi dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. L’agente della riscossione, quale agente contabile di diritto, è tenuto al rispetto indefettibile del vincolo di destinazione delle entrate pubbliche.

Il fulcro della decisione risiede nell’inapplicabilità degli istituti civilistici della compensazione e dello ius ritentionis da parte del concessionario. L’obbligo di integrale riversamento costituisce un principio generale di contabilità inderogabile: nell’ambito pubblicistico non può darsi alcuna applicazione alla compensazione legale civilistica, né è ammissibile uno ius ritentionis a garanzia di un controcredito da parte dell’agente della riscossione, il quale deve assolvere all’obbligo di corresponsione delle somme detenute. Tale assetto è sancito dall’art. 226 del r.d. 23/05/1924, n. 827, che impone l’integrale versamento delle somme introitate nei termini stabiliti, norma che un operatore professionale non può ignorare.

Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, la decisione chiarisce che la connotazione dolosa dei fatti non è infirmata dall’obiezione per cui il mancato riversamento avvenisse d’intesa con il comune. La clausola contrattuale sullo ius ritentionis costituisce una mera garanzia per l’ente e non legittima il concessionario a trattenere i tributi. In conformità agli approdi della Cassazione (Cass. n. 27101/2024), non esclude il reato di peculato l’appropriazione di denaro pubblico in compensazione di crediti verso l’amministrazione, non essendo previsto il riconoscimento dell’autotutela per la realizzazione dei propri diritti.

Come evidenziato dalla sentenza n. 20/2026 della Sezione Umbria, l’atteggiamento di tolleranza o attendista degli organi comunali non avrebbe mai potuto tradursi nel disconoscimento della titolarità pubblica delle imposte riscosse. L’amministratore, in forza della propria professionalità, non poteva ignorare le obbligazioni restitutorie e il proprio ruolo di garante della legittima gestione dei valori pubblici.

SENTENZA CORTE DEI CONTI UMBRIA 20/2026