Ai sensi dell’art. 51, comma 7, c.g.c., l’azione di responsabilità per danno all’immagine della P.A. è proponibile non soltanto per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione già richiamati dall’abrogato art. 7 della l. n. 97/2001, ma per ogni delitto dal quale derivi, quale conseguenza, un danno all’immagine dell’amministrazione, purché la lesione sia effettiva, grave, costituzionalmente rilevante e rigorosamente provata.
Il caso nasce da una vicenda particolarmente emblematica: un collaboratore parlamentare, condannato definitivamente per associazione mafiosa ex art. 416-bis c.p., avrebbe utilizzato le prerogative connesse al proprio incarico per accedere agli istituti penitenziari e intrattenere rapporti funzionali agli interessi dell’organizzazione criminale. Il reato, tuttavia, non appartiene al tradizionale catalogo dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.
Da qui la questione: può esservi danno all’immagine anche fuori da quel “catalogo”?
Le Sezioni riunite rispondono affermativamente, superando l’indirizzo restrittivo seguito anche da parte della giurisprudenza d’appello. Il passaggio decisivo è normativo: l’art. 7 l. n. 97/2001 è stato abrogato e il suo corrispondente istituto è oggi disciplinato dall’art. 51, comma 7, c.g.c., che utilizza la ben più ampia formula dei «delitti commessi a danno» delle pubbliche amministrazioni. Il rinvio dell’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009 deve quindi essere letto dinamicamente alla luce della disciplina codicistica.
È un cambio di prospettiva significativo: non conta più soltanto la collocazione formale del reato nel codice penale, ma la sua concreta attitudine a compromettere l’identità pubblica, il prestigio dell’istituzione e la fiducia dei cittadini. Il baricentro si sposta così sugli artt. 54, 97 e 98 Cost.: disciplina e onore, imparzialità, buon andamento e servizio esclusivo alla Nazione.
Le Sezioni riunite ampliano i reati presupposto, ma non trasformano ogni condanna penale del pubblico dipendente in un danno all’immagine.
Occorre dimostrare che dal delitto sia derivata una lesione effettiva di interessi costituzionalmente rilevanti e che essa abbia superato una ragionevole soglia di gravità. Soprattutto, la Corte esclude espressamente qualsiasi danno in re ipsa: evento lesivo e conseguenze pregiudizievoli devono essere allegati e rigorosamente provati dalla Procura, pur potendosi ricorrere a presunzioni e massime di esperienza.
La porta del danno all’immagine si allarga, dunque, ma non scompare la soglia: dal catalogo astratto dei reati si passa alla prova concreta della lesione della fiducia pubblica. Ed è probabilmente questo il vero portato operativo della sentenza n. 3/2026.
Nicola Pepe Avvocato Contabilista