(di Antonio Forte)

Le concessioni demaniali marittime per uso turistico-ricreativo sono scadute il 31 dicembre 2023 in forza dei principi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e del diritto europeo. Il differimento al 30 settembre 2027 introdotto dal D.L. n. 131/2024 (convertito in L. n. 166/2024) costituisce un termine massimo con funzione acceleratoria e non dilatoria, finalizzato esclusivamente a consentire un’ordinata programmazione delle gare. Pertanto, i Comuni che abbiano già indetto o concluso le procedure concorrenziali possono legittimamente disporre l’assegnazione dei nuovi titoli e far cessare anticipatamente le precedenti concessioni. L’eventuale assenza di clausole di indennizzo per gli investimenti non ammortizzati negli atti di gara non paralizza lo svolgimento delle procedure selettive, restando a carico del concessionario uscente l’onere di provare la sussistenza e la mancata ammortizzazione degli investimenti invocati.

Il Consiglio di Stato, Sezione Settima, con la sentenza n. 06539/2026 del 18 agosto 2026 (Reg. Ric. n. 02630/2025), si è pronunciato sul ricorso promosso da un gestore balneare avverso gli atti di un Comune ligure che aveva confermato la scadenza del titolo al 31 dicembre 2023, rilasciato una licenza temporanea per la stagione 2024 e bandito la gara per la nuova assegnazione. L’operatore uscente contestava la legittimità della procedura eccependo la mancata applicazione della proroga al 30 settembre 2027 sancita dal D.L. n. 131/2024, il divieto di indire gare in assenza di decreti attuativi statali sui criteri uniformi e l’omessa previsione di un indennizzo per le opere realizzate.

I giudici di Palazzo Spada hanno rigettato il ricorso, confermando la piena legittimità dell’azione comunale. Il Collegio ha chiarito che il differimento al 30 settembre 2027 ha natura di proroga tecnica ad efficacia circoscritta, la cui unica ratio è garantire l’avvio e la conclusione senza indugio delle selezioni pubbliche. Tale scadenza temporale non impedisce agli enti locali di completare anticipatamente le gare e subentrare con i nuovi affidatari. Le procedure selettive avviate prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 131/2024 restano del tutto valide in forza della clausola di salvaguardia del tempus regit actum espressamente prevista dalla legge. Risulta altresì superata la censura relativa al presunto blocco delle gare nelle more dei decreti attuativi ministeriali, essendo stato abrogato il divieto di gara in assenza di criteri nazionali unitari.

Sul versante indennitario, il Consiglio di Stato ha riaffermato l’insussistenza di un automatismo o diritto generalizzato al rimborso in favore del gestore uscente. In linea con l’art. 49 del codice della navigazione e la giurisprudenza unioneuropea, le opere inamovibili accedono gratuitamente al demanio alla scadenza del titolo. L’eventuale indennizzo a carico del subentrante concerne unicamente gli investimenti effettivamente sostenuti e non ancora ammortizzati, la cui dimostrazione grava, in ogni caso e rigorosamente, sul concessionario uscente in virtù del principio della vicinanza della prova.

La carenza di tali indicazioni nel bando non incide sulla validità della gara.

SENTENZA_6539_2026_CONSIGLIO DI STATO