(di Antonio Forte)

L’assunzione a tempo indeterminato tramite scorrimento di una graduatoria concorsuale, anche se a tempo parziale e per un orario inferiore a quello previsto dal bando originario, determina l’esaurimento della funzione del piazzamento per i candidati idonei, legittimando la loro fuoriuscita dall’elenco ed escludendo la configurabilità di un diritto alla conservazione del posto con finalità emulativo-migliorative.

La controversia, risolta dal TAR Lazio – sez. Latina con la sentenza 604/2026, è emersa dall’impugnazione della determinazione con cui un Comune del basso Lazio ha aggiornato la graduatoria di un concorso pubblico per agenti di Polizia Locale, escludendo due candidati idonei non vincitori in quanto già assunti a tempo indeterminato e parziale (per 18 ore settimanali) da un altro ente locale mediante la procedura di scorrimento della medesima graduatoria. I ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità del provvedimento per violazione dell’affidamento e difetto di istruttoria, ritenendo che l’espunzione potesse operare solo in caso di perfetta omogeneità tra il rapporto lavorativo sorto e quello bandito, originariamente strutturato su 30 ore settimanali.

Il collegio giudicante ha respinto il ricorso definendo i confini causali dello scorrimento. Nel merito, i giudici hanno chiarito che la ratio della permanenza nella graduatoria concorsuale risponde a una duplice finalità: assicurare alle amministrazioni una celere e spedita provvista di personale già valutato idoneo, in attuazione dei principi di efficienza e buon andamento, e raccogliere la disponibilità all’assunzione dei candidati. Di conseguenza, una volta che l’assunzione a tempo indeterminato si è perfezionata, la graduatoria esaurisce la propria funzione tipica. Essa non può essere assimilata a una sorta di “lista di collocamento” a carattere perpetuo, né, tantomeno, a una riserva statica di posti a cui attingere per migliorare la propria posizione lavorativa. La libera accettazione della chiamata presso l’ente convenzionato consuma la pretesa del candidato, rendendo irrilevante la minore estensione oraria del contratto stipulato rispetto a quello originario, anche in ragione, nel caso di specie, della comune natura parziale e a tempo indeterminato delle prestazioni lavorative da ricoprirsi.

604_2026_TAR LAZIO LATINA

Antonio Forte – Segretario comunale