di Carmine Robert La Mura Segretario Comunale | Dottore Commercialista e Revisore dei Conti Enti Locali
“In tema di incentivi per funzioni tecniche, il ritardo nell’adozione del regolamento interno di riparto non esclude, di per sé, la corresponsione degli emolumenti, purché le relative somme risultino previamente accantonate nel quadro economico dell’intervento; restano invece esclusi gli affidamenti in house, per difetto del requisito della terzietà, e le ipotesi di rinnovo o proroga contrattuale richiedono autonoma verifica dei presupposti applicativi e dell’importo di riferimento.”
Commento
La Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia, con la delibera n. 14/2026/PAR, torna nuovamente su un tema che nei Comuni produce non indifferenti fibrillazioni: gli incentivi per le funzioni tecniche.
Il messaggio di fondo è pragmatico: il regolamento interno di riparto va adottato, certo, ma il suo ritardo non sterilizza automaticamente il diritto all’incentivo se l’ente ha già accantonato le risorse nel quadro economico dell’intervento. Invero, <<…giova evidenziare come il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il parere n. 2393 del 26 febbraio 2024, abbia precisato che “l’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 non prevede più l’adozione di un apposito regolamento per la determinazione dei criteri di riparto degli incentivi. La semplificazione procedurale introdotta è volta a consentire alle amministrazioni di organizzarsi nel modo più efficiente. Come anche ribadito da ANAC nel recente parere n. 3360 dell’11.10.2023, “rimane, comunque, ferma la necessità che la definizione dei criteri sia fatta mediante un atto a valenza generale. (..) Relativamente alla definizione dei criteri di riparto, “l’attribuzione degli incentivi deve essere fatta sempre nel rispetto delle modalità previste dalla contrattazione collettiva e deve essere orientata al principio del risultato”. Il Ministero, pertanto, posto tale assunto, prosegue a precisare all’Amministrazione richiedente come per l’erogazione degli incentivi non sia più necessaria l’adozione dell’atto regolamentare, restando tuttavia “ferma l’esigenza di adottare un atto di tipo generale, nel rispetto delle modalità definite dalla contrattazione collettiva”…>>. Sicchè la Corte prccisa che <<..(anche non rispettanto), il termine normativamente previsto di trenta giorni, consentirà, a condizione che le relative risorse siano state accantonate in quanto previste nel relativo quadro economico dell’intervento, di liquidare i relativi compensi per le procedure di affidamento avviate ai sensi del medesimo D. Lgs. n. 36 del 2023, fermi restando tutti gli ulteriori presupposti legittimanti l’insorgenza del diritto (effettivo svolgimento delle funzioni specificate nell’Allegato I.10 e, per gli appalti di servizi e forniture, l’avvenuta nomina del direttore dell’esecuzione…>>>. Un’interpretazione discordante non terrebbe adeguatamente conto del principio di legittimo affidamento del dipendente alla retribuzione maturanda secondo il principio Tempus regit actionem.
La Corte, però, non apre la porta a tutto: negli affidamenti in house gli incentivi non spettano, perché manca la terzietà sostanziale che giustifica la disciplina premiale; inoltre, proroga e rinnovo non sono sinonimi e vanno trattati con attenzione, perché cambia il perimetro applicativo del beneficio, giustificandosi solo per quest’ultimo l’assentibilità degli incentivi tecnici in coerenza agli atti normativi del comune.
Punti pratici
Verificare il regolamento interno sui criteri di riparto degli incentivi tecnici e aggiornarlo all’art. 45 del d.lgs. 36/2023.
Controllare il quadro economico degli interventi: l’accantonamento delle somme è il presupposto che salva l’operazione, non la buona intenzione.
Distinguere con precisione tra proroga e rinnovo contrattuale prima di applicare il regime degli incentivi.
Escludere gli affidamenti in house dal perimetro incentivabile, per evitare riconoscimenti privi di base.
Nota pratica finale
Per i Comuni la lezione è la seguente : se il regolamento arriva tardi ma il denaro è già “accantonato” nel quadro economico correttamente, non sussistono particolari difficoltà in caso contrario ostano coerenza procedurale e presupposti pregiudiziali ad una corretta erogazione
FONTI: ECLI_IT_CONT_2026_14SRCFVG-PAR