Le procedure di reclutamento riservate al personale interno costituiscono una deroga eccezionale al principio costituzionale del pubblico concorso, con la conseguenza che l’efficacia delle relative graduatorie è limitata ai soli posti messi a bando, restando precluso lo scorrimento degli idonei per la copertura di vacanze sopravvenute.
Lo afferma la pronuncia del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 2468 del 24 marzo 2026. Il nucleo della decisione risiede nella qualificazione giuridica delle procedure selettive interne quali norme di stretta interpretazione, la cui natura derogatoria impedisce qualsiasi espansione analogica degli effetti. I giudici di Palazzo Spada chiariscono che il potere amministrativo di reclutamento speciale si esaurisce con l’individuazione del contingente numerico prefissato dalla lex specialis, rendendo la graduatoria uno strumento ad esaurimento istantaneo. Tale impostazione tecnica comporta il definitivo superamento della necessità di una motivazione rafforzata qualora l’Amministrazione decida di indire un nuovo concorso pubblico anziché attingere dagli idonei della procedura interna. Se nel regime ordinario lo scorrimento rappresenta la modalità privilegiata per ragioni di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, nel paradigma dei concorsi riservati esso risulta strutturalmente inibito. Non sussiste, pertanto, alcun obbligo per l’ente di giustificare la preferenza per il reclutamento dall’esterno, poiché il confronto tra le due metodologie è precluso a monte dalla diversità dei presupposti giuridici. Sotto il profilo della gerarchia delle fonti e dell’autonomia regolamentare, la sentenza affronta la valenza delle clausole dei bandi e dei regolamenti locali. Viene statuito che disposizioni regolamentari generiche, pur riferendosi alla validità pluriennale delle graduatorie, non possiedono la forza precettiva necessaria per legittimare assunzioni ultra-bando in contesti speciali. Solo una previsione espressa e specifica nella lex specialis potrebbe, in astratto, consentire margini di manovra, a condizione che vengano rigorosamente rispettate le percentuali di riserva previste dalla legge. In assenza di tali presupposti, la prevalenza del principio dell’adeguato accesso dall’esterno funge da limite insuperabile.
Il Consiglio di Stato ricorda ancora una volta che l’utilizzo improprio di graduatorie interne per la copertura di posti non programmati non solo collide con il quadro normativo vigente, ma espone l’ente e i suoi funzionari a gravi profili di responsabilità erariale e alla potenziale nullità degli atti assunzionali posti in essere in violazione del perimetro autorizzatorio iniziale.