Con l’entrata in vigore, prevista per il 7 aprile 2026, della legge 11 marzo 2026, n. 34, il legislatore interviene in modo organico sul fenomeno delle recensioni online non autentiche. L’intervento, inserito nella legge annuale per le piccole e medie imprese, dedica uno specifico capo alla materia, a conferma della crescente rilevanza economica e giuridica della reputazione digitale.

La disciplina si concentra in particolare sul settore turistico e della ristorazione, includendo strutture ricettive, attività termali e attrazioni turistiche. Restano invece fuori altri ambiti – come il commercio elettronico e i servizi professionali – che pure risultano fortemente condizionati dai sistemi di recensione online. Tale delimitazione solleva sin da subito un primo interrogativo circa la coerenza complessiva dell’intervento normativo.

Sotto il profilo definitorio, il legislatore abbandona la nozione, più generica, di “recensione falsa” per adottare quella di “recensione illecita”, costruita attraverso una serie di requisiti puntuali. La liceità della recensione viene infatti subordinata a condizioni stringenti: la pubblicazione entro un termine limitato dalla fruizione del servizio, la provenienza da un cliente effettivo, la pertinenza rispetto all’oggetto recensito, l’assenza di incentivi economici e, infine, la permanenza online entro un arco temporale definito. A tali criteri si affianca una presunzione di autenticità collegata alla presenza di documentazione fiscale.

Il sistema così delineato attribuisce un ruolo significativo alle piattaforme digitali, chiamate a gestire le segnalazioni di contenuti non conformi secondo le procedure previste dal Digital Services Act. Proprio su questo punto emergono alcune tensioni: se, da un lato, la normativa nazionale sembra richiedere un’attività di verifica sostanziale, dall’altro il quadro europeo esclude l’imposizione di obblighi generali di sorveglianza preventiva. Il rischio è quello di un disallineamento tra livelli normativi, destinato a tradursi in incertezze applicative.

Le criticità non si esauriscono qui. Il limite temporale per la pubblicazione delle recensioni appare di dubbia utilità nella lotta alle pratiche abusive e, al contempo, suscettibile di comprimere contributi genuini, soprattutto nei casi in cui l’esperienza di consumo produca effetti nel medio periodo. Analogamente, la verifica dell’effettiva fruizione del servizio da parte dell’autore della recensione pone problemi operativi non trascurabili, difficilmente risolvibili senza imporre oneri sproporzionati alle piattaforme.

Ulteriori perplessità riguardano il requisito della pertinenza, privo di criteri oggettivi di valutazione, nonché la previsione di una sorta di “scadenza” delle recensioni, oltre la quale il contenuto perde rilevanza giuridica. Quest’ultima scelta appare particolarmente discutibile, in quanto incide indistintamente su recensioni autentiche e non, con il rischio di alterare la rappresentazione complessiva della reputazione di un’impresa.

Non meno problematica è la previsione di un divieto generalizzato di cessione e commercializzazione delle recensioni. Pur ispirata all’esigenza di contrastare fenomeni distorsivi, tale disposizione rischia di colpire anche pratiche lecite, come gli accordi di licenza tra piattaforme, con possibili ricadute negative sulla circolazione delle informazioni e sulla trasparenza del mercato.

Un elemento di possibile riequilibrio è rappresentato dal ruolo attribuito all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, cui è demandata l’adozione di linee guida operative. Tali strumenti saranno verosimilmente decisivi per chiarire i numerosi profili ancora incerti e per orientare le prassi degli operatori.

In una prospettiva più ampia, tuttavia, la disciplina solleva interrogativi che travalicano il perimetro del settore privato. Il fenomeno delle recensioni online, infatti, interessa sempre più anche i servizi pubblici, nei quali strumenti di valutazione da parte degli utenti si stanno progressivamente diffondendo. In questo contesto, le recensioni assumono una funzione che va oltre la dimensione commerciale, configurandosi come forme di controllo diffuso sull’operato della pubblica amministrazione.

Tale evoluzione si inserisce in un quadro costituzionale nel quale la libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall’art. 21 Cost., si intreccia con i principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. Le recensioni possono così essere lette anche come strumenti di partecipazione civica e di accountability, coerenti con il paradigma dell’amministrazione aperta e con l’evoluzione della giurisprudenza in materia di diritto di critica.

Alla luce di tali considerazioni, la scelta di limitare l’intervento normativo al solo settore privato appare, quantomeno, parziale. Non è da escludere che, in futuro, si renda necessario un ampliamento della disciplina o l’introduzione di strumenti specifici per le recensioni relative ai servizi pubblici. Un simile intervento richiederà tuttavia un attento bilanciamento tra esigenze di contrasto agli abusi e tutela delle garanzie costituzionali, evitando che meccanismi di controllo si traducano in indebite restrizioni della libertà di espressione.