Spetta alle scuole di ogni ordine e grado — statali, comunali e paritarie — nonché ai servizi educativi 0-3 anni (come nidi e sezioni primavera), assicurare l’assistenza igienico-personale agli alunni con disabilità non autosufficienti durante l’orario scolastico ed educativo. È quanto ricorda il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità in una raccomandazione contenuta nella delibera n. 9 del 5 marzo 2026.
Il Garante traccia un chiaro excursus delle norme vigenti, richiamando gli istituti scolastici italiani ai propri doveri. L’Autorità lamenta infatti numerose segnalazioni riguardanti alunni che non ricevono assistenza adeguata nell’uso dei servizi igienici, nel cambio degli indumenti e nella cura dell’igiene personale, venendo così lasciati in “condizioni incompatibili con la dignità della persona”. Il Garante rimarca come, troppo spesso, i minori con disabilità vengano esclusi dalle lezioni o rimandati a casa, mentre le famiglie vengono contattate in emergenza perché la scuola dichiara di non avere personale o di non sapere chi debba intervenire in caso di necessità.
Tali mancanze configurano una violazione del diritto all’istruzione inclusiva, oltre a rappresentare una discriminazione ai sensi della Legge 67/2006. La negazione di queste misure organizzative è assimilabile al mancato “accomodamento ragionevole”. L’assistenza igienico-personale — che deve essere garantita dai piani individualizzati (PEI) approvati dai GLO (Gruppi di Lavoro Operativo) — non può essere considerata, secondo il Garante, un intervento facoltativo o meramente organizzativo, ma rappresenta una misura necessaria per garantire il diritto allo studio.
Il Garante ricorda che tale attività, secondo il D.Lgs. 66/2017 e il CCNL Scuola 2024, è un compito non rinunciabile del personale ATA. I collaboratori scolastici hanno l’obbligo contrattuale di fornire l’ausilio materiale non specialistico, compito che rientra pienamente nel perimetro delle mansioni ordinarie.
Nonostante le pressioni sindacali in alcuni istituti per interpretare le norme in modo restrittivo (evitando il contatto fisico più delicato), il testo del Garante chiarisce che la portata della norma è inequivoca. Ai collaboratori spetta non solo l’accompagnamento in bagno, ma anche garantire l’igiene personale, il cambio del pannolino e degli indumenti. Le funzioni, di tipo educativo, di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione sono, invece, proprie delle Regioni e degli enti locali, a seconda del grado di istruzione.
Cosa succede se un dipendente, ricevuto l’ordine di servizio, si rifiuta di assistere un alunno? Oltre alla responsabilità disciplinare, si incorre in quella civile e, nei casi più gravi, penale. Già nel 2016, la Corte di Cassazione (sentenza n. 22786) aveva confermato la condanna penale per alcune collaboratrici scolastiche che si erano rifiutate di cambiare il pannolino a un’alunna disabile, stabilendo un precedente fondamentale anche per l’attuale quadro normativo.