(di Antonio Forte)

L’avviso pubblico esplorativo ha natura pre-negoziale e strumentale con mera funzione conoscitiva. Esso non genera vincoli negoziali nè posizioni di aspettativa qualificata in capo ai partecipanti, rimanendo la pubblica amministrazione libera di interrompere la procedura o modificare le proprie determinazioni senza formalizzare l’impegno contrattuale, esclusa ogni responsabilità o indennizzo.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con la sentenza n. 06902/2026 del 15 settembre 2026, ha respinto il ricorso promosso da una società privata contro un comune calabrese. La controversia trae origine da una indagine di mercato avviata dall’amministrazione per reperire un immobile da destinare a nuova sede del Centro per l’impiego. Nonostante l’adozione di un atto interno di recepimento dei verbali di gara che individuava l’immobile del privato come idoneo, l’ente locale aveva successivamente deciso di non perfezionare l’acquisto, individuando un bene di proprietà  comunale come soluzione alternativa. La società proponente ha impugnato il recesso e le deliberazioni correlate, lamentando la lesione del legittimo affidamento e la violazione dei doveri di correttezza e buona fede.
Il Giudice d’appello, confermando la decisione di primo grado, ha ribadito che la formula espressa dalla lex specialis dell’avviso esplorativo esclude espressamente la configurabilità di offerte al pubblico o di promesse d’acquisto vincolanti per l’ente. Tali procedure istruttorie assolvono ad una funzione meramente ricognitiva e preparatoria, preordinata a verificare la disponibilità del mercato senza impegnare la stazione appaltante alla stipula. Gli atti adottati internamente dall’amministrazione, compresi i pareri tecnici o le determine di indirizzo prive di rilevanza esterna nei confronti del privato, non costituiscono formale accettazione della proposta negoziale e non sono idonei a fondare una tutela del legittimo affidamento ex art. 1337 c.c.
Ne consegue la piena legittimità  dell’interruzione dell’iter procedimentale e della decisione di veicolare le risorse su beni già  compresi nel patrimonio dell’ente, trattandosi di scelte discrezionali non sindacabili sotto il profilo dell’opportunità. L’assenza di un vincolo contrattuale o precontrattuale qualificato comporta il rigetto delle pretese risarcitorie.
La pronuncia n. 06902/2026 riafferma la netta distinzione tra le fasi di indagine di mercato e la successiva negoziazione formale, distinguendone nettamente gli ambiti giuridici e i relativi effetti, tutelando la libertà di autorganizzazione delle pubbliche amministrazioni.