Su queste pagine ci siamo occupati in qualche occasione del danno all’immagine e della sua quantificazione che, nell’interpretazione della Corte dei conti, è spesso un po’ ballerina. La Corte siciliana in primo grado con la sentenza 230/26 si è occupata del problema immediatamente dopo le Sezioni Riunite della stessa Corte. Ma andiamo con ordine.

Il presupposto del danno all’immagine

In base all’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994 la Corte dei conti ha giurisdizione in materia di danno all’immagine derivante alla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato. Il dubbio, risolto recentemente dalla stessa Corte dei conti a Sezioni Riunite con l’importante pronuncia 3/26 (vedi l’art. di Nicola Pepe su questo stesso sito: Danno all’immagine: le Sezioni Riunite sul perimetro dei reati presupposto) verteva sulla sua limitazione ai soli reati contro la PA oppure se si possa parlare di tale danno anche per altri reati, ovviamente posti in essere in occasione o in conseguenza del proprio ruolo istituzionale. La Corte a SSRR ha concluso nel senso di trattenere la competenza della Corte dei conti “non soltanto per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione già richiamati dall’abrogato art. 7 della L 87/01, ma per ogni delitto dal quale derivi, quale conseguenza, un danno all’immagine dell’amministrazione”.  

La quantificazione del danno

Su questo punto invece le Sezioni Riunite non hanno ancora fatto ordine. Il fatto è che la quantificazione del danno è dalla legge stessa espressamente basata su un presupposto che sembra ancora saldamente ancorato a reati tipici come il peculato o la corruzione. L’art. 1 comma 1 sexies della L 20/94 recita: “l’entità del danno all’immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente”.

Ma se un valore patrimoniale o utilità non c’è stato, come nel caso in esame, come applicare la regola del doppio del valore illecitamente lucrato? E’ un problema di non facile soluzione! E infatti le applicazioni più o meno creative o fantasiose fioccano: mi sia consentito allo scopo richiamare i miei precedenti contributi su questo sito: Cosa accade ai vigili che con l’auto di servizio accompagnano due signore alla festa di laurea? Breve commento alla sentenza Corte di conti Campania 32 depositata il 16 febbraio 2026, Ancora sulla quantificazione equitativa del danno all’immagine: Corte di conti Emilia Romagna 39/26 e L’amministratore di sostegno infedele risponde anche di danno all’immagine.

In breve, non resta che la strada dell’equità. Ma equità non può essere sinonimo di arbitrio, un parametro ci vorrebbe e il giudice dovrebbe dare contezza del percorso logico che ha condotto alla valutazione equitativa.

La sentenza

Si tratta di una delle prime applicazioni del principio affermato dalle Sezioni Riunite. Il caso è quello di un ex Brigadiere della Guardia di Finanza, preposto al coordinamento delle attività ludico- ricreative e sportive dei minori in un circolo ricreativo per minori denominato “Amici delle Fiamme Gialle”, che aveva abusato sessualmente di alcuni minori a lui affidati. Dopo la denuncia di una mamma, anche a seguito in intercettazioni ambientali il Brigadiere era stato inquisito e poi condannato definitivamente a una importante pena detentiva.

Il danno all’immagine della Guardia di finanzia era evidente, anche perché la vicenda aveva avuto notevole eco mediatico (il cd. clamor fori). La Procura aveva chiesto una condanna a 50.000 € per danno all’immagine. Non sappiamo con quali parametri tale somma, puramente equitativa, sia stata quantificata dalla Procura. La Corte condanna accogliendo completamente la prospettazione della Procura, quindi a 50.000 €, ma anche in sentenza non leggiamo alcun cenno a come si sia arrivati ai 50.000 €. Sono tanti? Sono pochi? Come possiamo valutarlo?

Qualche nota di commento

  • Come si può vedere sui parametri di quantificazione del danno siamo in alto mare; la Corte si limita a considerare come la quantifica del “duplum” (il doppio dell’utilità) non sia evidentemente applicabile, per cui si va verso una valutazione equitativa. Considerato ciò, però, non prova neppure a valutare se sia corretta la quantificazione fatta dalla Procura. Questa l’osservazione principale che mi sento di fare
  • Credo che a nessuno piacciano i pedofili, non certo al sottoscritto. Tuttavia in un mondo dove la privacy la fa da padrona, nella nostra sentenza possiamo leggere chiaramente nome cognome e altri dati del condannato, elementi che non mi paiono però di interesse pubblico. Forse perché il condannato è stato contumace, pertanto il suo legale non ha potuto fare istanza di oscuramento? Ma l’oscuramento dei suoi dati non poteva essere disposto d’ufficio? Mah … Unica certezza è che gli Enti locali invece devono anonimizzare tutto, altrimenti sono guai …
  • Il condannato lavorava in un centro ludico-sportivo. Non mi pare sia un’attività istituzionale delle Fiamme Gialle. Qualche dubbio su come la Guardia di finanza (talvolta molto attenta a come noi Enti locali impieghiamo le risorse pubbliche) impieghi le risorse che lo Stato le mette a disposizione personalmente mi resta.
  • Curiosa è infine una definizione di danno all’immagine tratta dalla ormai celebre sentenza a SSRR 3/26, richiamata anche nella nostra sentenza, che mi ha lasciato un po’ perplesso: “Il danno all’immagine, quindi, si sostanzia in un danno erariale di natura non patrimoniale, sia pure con marcati risvolti patrimoniali”. Mi sa un po’ di ossimoro. Fortuna che non l’ho scritta io …