Ce lo spiega il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2172 del 16 marzo 2026, con cui ha confermato l’esclusione dall’arruolamento nell’Aeronautica Militare di un candidato che presentava un esteso tatuaggio situato sulla gamba sinistra, tra il polpaccio e la zona poplitea, tenendo conto della documentazione amministrativa e di quanto risultante dal verbale di visita medica, in cui i valutatori hanno accertato l’effettiva visibilità del disegno cutaneo, specie con l’uniforme ginnica.
Il nucleo della disputa verte sulla corretta interpretazione delle norme di bando e delle direttive tecniche in materia di idoneità fisica, con particolare riferimento alla visibilità dei tatuaggi. Il Consiglio di Stato, ribadendo quanto già deciso in primo grado, ha preliminarmente chiarito un aspetto fondamentale e decisivo, relativo alla disciplina applicabile: a differenza di quanto previsto per l’Esercito, il bando per l’Aeronautica non rimanda a slide semplificative per l’individuazione delle aree cutanee precluse, bensì richiama direttamente il vigente regolamento sull’uniforme, ovvero la Direttiva OD-4. Tale normativa interna stabilisce che sono tollerati esclusivamente i tatuaggi non visibili con qualsiasi tipo di uniforme, incluse quella estiva a maniche corte e quella ginnica. La difesa dell’appellante, incentrata sulla presunta copertura del tatuaggio tramite le calze bianche in dotazione, è stata ritenuta insufficiente a scardinare il giudizio di inidoneità. La Sezione ha infatti precisato che l’appartenente alle Forze Armate deve garantire l’idoneità psico-fisica in ogni contesto operativo e che la copertura del tatuaggio deve essere assicurata con assoluta certezza. In tal senso, i giudici di Palazzo Spada hanno confermato la posizione già espressa dal collegio di prime cure: indumenti corti, quali pantaloncini e calze ginniche, sono strutturalmente soggetti a scendere o comunque a muoversi durante lo sforzo fisico, proprio delle attività da svolgersi per la posizione da ricoprirsi, rendendo quindi agevolmente visibili le aree limitrofe. Pertanto, la visibilità del tatuaggio, anche solo potenziale ovvero intermittente, durante l’attività sportiva o d’istituto configura una lesione del decoro dell’uniforme e della dignità della condizione militare, rendendo quindi del tutto legittimo il provvedimento espulsivo.