Ormai da anni, è cosa nota, l’Amministrazione è anche un teatro di
stakeholder. I portatori d’interessi, senza i quali l’Ente, il valore pubblico,
e la stessa macchina amministrativa pubblica non sopravvivrebbero, oggi
animano le scelte, il dibattito pubblico, ogni iter amministrativo. E se
questo è accertato per i portatori di interesse privati, citati e considerati –
almeno nella forma e nella teoria – in ogni tematica pubblica che attiene
alla programmazione (dall’anticorruzione, alla performance, passando per
esperimenti più o meno riusciti di partecipazione al Bilancio), diventa
ancora più consolidato in materia di portatori di interessi pubblici.
Come possiamo infatti inquadrare diversamente dal conflitto tra
portatori di interessi pubblici, il cortocircuito istituzionale che si sta
creando tra l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Anci (lo
stakeholder per eccellenza dei Comuni italiani), in una dialettica che ha
coinvolto in passato anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione?
Il dato di partenza, il cosiddetto “sassolino nello stagno”, è all’apparenza
lanciato in modo semplice: l’Antitrust, nella sua riunione del 13 gennaio
2026, ha deciso di rivolgere alcune osservazioni all’Anci sulle modalità di
affidamento e di gestione degli impianti sportivi comunali, con particolare
riguardo agli stadi di calcio.
Il potere di segnalazione dell’autorità deriva dall’art. 21 della legge
n. 287/1990 e deriva da un’attività di monitoraggio condotta sulla
ricognizione ex art. 30 del d. lgs. n. 201/2022 , che ogni Comune sopra i
5000 abitanti è tenuto a effettuare con riferimento ai servizi pubblici locali
a rilevanza economica.
Dall’esame delle ricognizioni pervenute, è emerso che pochissimi
Comuni, per l’affidamento degli impianti sportivi, espletano una procedura
di evidenza pubblica, mentre la maggioranza sottoscrive con le società
sportive cittadine una convenzione per la concessione in uso di beni
demaniali o beni patrimoniali.
Tale aspetto, secondo l’Autorità, denoterebbe forti criticità
concorrenziali sia in merito alla modalità di affidamento, sia in ordine alla
gestione di alcuni servizi collaterali.
Quale rimedio a tale distorsione concorrenziale e commerciale,
l’Autorità suggerisce il ricorso addirittura alla finanza di progetto, e
richiede l’applicazione del d. lgs. n. 38/2021 che si proporrebbe di imporre
modalità più efficienti ed efficaci di affidamento della gestione degli
impianti.
A dispetto della chiarezza del richiamo legislativo, è proprio da
quest’ultimo che deriva una possibile confusione normativa e
amministrativa, che rischia di sfociare in cortocircuito istituzionale tra enti.
Il decreto legislativo citato dall’autorità prevede un modello
organizzativo standard di cui all’art. 4, che teoricamente impone, per
l’affidamento impianti sportivi, il ricorso a una procedura di evidenza
pubblica imperniata sul modello della finanza di progetto, ma contempla
anche un’ipotesi derogatoria allo stesso nel caso di affidamenti sotto il
milione di euro. E inoltre l’art. 5 dello stesso decreto dispone (e quindi
impone, non facoltizza) l’affidamento diretto e gratuito all’associazione o
società sportiva senza scopo di lucro di impianti sportivi nel territorio
comunale, semplicemente dietro presentazione di un progetto di
riqualificazione da parte dell’associazione proponente. Quindi la
legislazione vigente, lungi dal vincolare a connotazione commerciale
l’affidamento e la gestione della maggioranza degli impianti sportivi,
prevede proprio per questi una procedura semplificata, non caratterizzata
da un rapporto sinallagmatico, e quindi di per sé derogatoria del modello
concorrenziale.
I Comuni italiani, rappresentati da Anci, in altri termini sono
legittimati a perseguire modelli amministrativi condivisi con
l’associazionismo locale e improntati sul principio di sussidiarietà, e
pertanto non appare chiaro in che misura l’Anci potrà adottare quelle
iniziative correttive che sono state richieste dall’Antitrust.
È il caso di aggiungere che in questa dialettica istituzionale si è
recentemente inserita anche l’ANAC, che, in due recenti deliberazioni
(Rispettivamente con parere parere funzione consultiva n. 33 dell’8 ottobre
2025 e atto a firma del Presidente del 22 dicembre 2025), ha in primo
luogo aperto la possibilità ad affidamenti diretti nell’ambito della gestione
degli impianti sportivi, sia pure vincolandolo a determinate condizioni, e in
secondo luogo ha addirittura escluso la necessità di qualificazione
dell’amministrazione come stazione appaltante nel caso di affidamento di
impianto sportivo.
Alla luce di tutto quanto premesso, nella dialettica tra stakeholder
istituzionali in corso di svolgimento, resta solo da chiedersi quali
determinazioni possa adottare, con ragionevole certezza, il singolo e
spesso solitario operatore concreto della vita quotidiana amministrativa.