La Corte dei conti Sezione di controllo per la Regione siciliana, con la deliberazione n. 48/2023/PAR esprime parere sul quesito posto dal Comune di Lampedusa e Linosa in merito al seguente dubbio interpretativo: «se, in caso di differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione e, conseguentemente, di quello per l’approvazione del PIAO, per applicare l’art. 3 del d.l. 80/2021 sia comunque consentito agli enti locali – nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle regole di cui all’art. 163 del Tuel per l’assunzione degli impegni di spesa in esercizio provvisorio – procedere alle assunzioni con contratto di lavoro flessibile di cui alla richiamata norma,provvedendo ad aggiornare – nelle more dell’approvazione del bilancio e del PIAO – la sola sotto-sezione 3.3 del PIAO destinata alla programmazione dei fabbisogni di personale, ovvero, nel caso dovesse prevalere la tesi secondo la quale il PIAO deve essere approvato come strumento integrato in cui i piani in esso assorbiti sono coordinati e orientati al valore pubblico, se sia consentito -valorizzando le disposizioni dell’art. 5, comma 1 ter del d.lgs 150/2009, che non sono state abrogate dalla normativa sopravvenuta – approvare un PIAO provvisorio, completo di tutte le sezioni, coerente con gli strumenti finanziari esistenti (DUP e bilancio del precedente esercizio finanziario), così garantendo il rispetto del principio di necessaria presupposizione di tale strumento di programmazione operativa con i documenti del ciclo di bilancio».

La Corte osserva che, già sul piano testuale, la norma istitutiva del PIAO lo definisce quale “Piano integrato”, rimarcandone in tal modo l’attitudine a configurarsi, non già quale mera sommatoria espositiva di atti o provvedimenti di natura programmatica, bensì quale documento unico, finalizzato a compendiare, in una logica organica e coordinata, i molteplici contenuti ad esso assegnati.

I criteri in materia di redazione e adozione del PIAO, pertanto, non paiono in sintonia con una procedura orientata a realizzare una approvazione per “stralci” del citato documento ovvero una sua non meglio precisata “formazione progressiva”.

L’idea di avviare a percorsi di aggiornamento singole sezioni o sottosezioni pare discostarsi, peraltro, anche dalla ratiosottostante al nuovo istituto, posto che, come affermato dal Consiglio di Stato con il citato parere n. 506 del 2022, «il Piao, nella ratio dell’art. 6, sembra dover costituire uno strumento unitario, “integrato” (lo rende esplicito la definizione stessa), mentre in una approvazione per “stralci”  verrebbe a ripristinarsi l’impostazione pregressa, incentrata sulla approvazione distinta e sequenziale dei singoli piani.

La Corte accoglie la seconda ipotesi correttamente prospettata dall’Ente, che appare in linea con gli orientamenti già espressi con riferimento a precedenti strumenti di programmazione. Orientamenti che possano trovare adeguata declinazione anche nel rinnovato contesto normativo e, di conseguenza, anche in rapporto al PIAO.

Ed infatti:

  1. rimane in vigore l’art. 5, comma 1-ter, del d.lgs. 150/2009, ai sensi del quale «nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell’azione amministrativa»;
  2. l’art. 8 del D.M. 30 giugno 2022, n. 132 ai commi 1 e 2, parrebbe aver sancito una precisa scansione temporale in virtù della quale l’approvazione del PIAO deve intervenire successivamente a quella del bilancio di previsione, con ciò costituendo un elemento che non ostacola, bensì rafforza l’esigenza di approntare soluzioni che consentano l’ordinato svolgimento dell’attività amministrativa nell’attesa dell’ adozionedel bilancio, così come avveniva col PEG;
  3. le indicazioni rese dalla Sezione delle Autonomie non sono circoscritte ad un novero limitato di istituti o atti previsionali o programmatici, ma riguardano in modo trasversale l’intero sistema, essendo comune a tutti gli strumenti di programmazione, e quindi anche al PIAO, la necessità di «operare in tempi congrui per orientare la gestione dell’esercizio».

Viviana Fugazzotto